Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VIBO VALENTIA il 08/07/1984
avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l’ammissibilità del ricorso e chie la sua assegnazione ad altra Sezione;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo motivo è s dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione e prospetta una questione d
inutilizzabilità delle fotografie dei messaggi Whatsapp che omette di valutare la loro provenienza non dal telefono in uso all’imputato, ma dalia persona offesa; b) il secondo motivo ripropone, i
termini meramente congetturali, la medesima doglianza dedotta in appello in merito alla genuinità di tali messaggi, doglianza esaminata e rigettata dalla Corte territoriale con argomen
immuni da vizi logici, considerando anche il comportamento dell’imputato e l’inverosimiglianza delle sue argomentazioni (si veda pagina 5 della sentenza);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle
ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025
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