Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18677 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CESENA il 16/10/1964
avverso l’ordinanza del 11/04/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza con cui in data 11.4.2024 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha
ratificato il provvedimento di sospensione del Magistrato di Sorveglianza di
Bologna del 18.3.2024 e ha revocato la misura della semilibertà che era stata concessa al ricorrente il 12.9.2023;
Considerato che l’ordinanza impugnata è adeguatamente motivata, senza illogicità
o contraddizioni, con la dettagliata descrizione dei rilievi di carattere disciplinare cui ha dato adito il condannato nel corso della esecuzione della misura e con la
argomentata esposizione delle ragioni per le quali la condotta di COGNOME è da ritenersi incompatibile con la prosecuzione della misura;
Rilevato che, a fronte di tale motivazione, il ricorrente propone non più che doglianze in punto di fatto, sollecitando una diversa valutazione degli elementi
posti a fondamento della decisione con l’adozione di parametri di valutazione diversi da quelli adottati nell’ordinanza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025