Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21201 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21201 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CITTA’ SANT’ANGELO il 28/02/1972
avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
1. Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di
Appello di Ancona, che ha confermato la condanna emessa in primo grado nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 217, comma 2, e 224 I. fall.;
2. Considerato che l’unico motivo di ricorso – con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione al fatto che la sua responsabilità è stata affermata
nonostante la sua qualità di “testa di legno”, tale da escluderne la colpevolezza – è
manifestamente infondato; con tale motivo si prospettano enunciati in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità. E difatti, in tema di bancarotta
semplice documentale, data la natura colposa del reato, la responsabilità non può
essere esclusa né per il socio di una società di fatto che si sia tenuto volontariamente estraneo alla amministrazione della società, né per il prestanome, che abbia assunto
di fronte ai terzi la qualifica di socio unico della società di fatto (Sez. 5, n. 334
29/03/1968, COGNOME, Rv. 108105), e neppure adducendo la propria incompetenza tecnica (cfr. Sez. 5, n. 34690 del 19/4/2005, COGNOME, Rv. 232317);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente