Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21152 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21152 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 12/10/1982
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della
motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art
648 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una
motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta alle pagine 1-3 della sentenza impugnata, non indica gli elementi che sono alla base della censura
formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2025
Il C n ig Estgnsor
Il Presidente