Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27963 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27963 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il 28/03/2004
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Catania ha riformato unicamente in punto di pena l
pronuncia resa il 26 febbraio 2024 dal locale Tribunale, confermando l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P
ottobre 1990, n. 309, così riqualificato il fatto.
Ritenuto che i due motivi sollevati (Illogicità e/o apparenza della
motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
mancanza di motivazione sull’applicazione del minimo edittale previsto dal comma
5 del citato art. 73) non sono consentiti in sede di legittimità, perché merame riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttame
disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.); e che la determinazio trattamento sanzionatorio è naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudic
di merito, sicché risulta incensurabile qualora, come nel caso di specie, sia sorr da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni
difensive;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
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Il Consigliere estensore