Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Dichiarazione in Cassazione
L’esito di un procedimento giudiziario non si decide sempre nel merito delle questioni sollevate. A volte, un’impugnazione può concludersi prima ancora che il giudice ne valuti la fondatezza. È il caso del ricorso inammissibile, una decisione che, come vedremo in una recente ordinanza della Corte di Cassazione, comporta conseguenze economiche significative per chi lo propone.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato con una sentenza della Corte d’Appello di Genova, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tra i motivi di doglianza, vi era presumibilmente la questione relativa a un presunto vizio parziale di mente al momento della commissione del fatto. La Suprema Corte è stata quindi chiamata a valutare l’ammissibilità del ricorso prima di poterne esaminare il contenuto.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e, con una sintetica ordinanza, lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente, inclusa quella relativa alla sua capacità di intendere e di volere. La declaratoria di inammissibilità ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza in esame è estremamente concisa e non esplicita i motivi specifici che hanno portato a ritenere il ricorso inammissibile. Tuttavia, possiamo delineare il quadro generale. Un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile quando presenta dei vizi che ne impediscono l’esame nel merito. Questi vizi possono essere di natura formale (ad esempio, il ricorso è presentato fuori termine) o sostanziale (ad esempio, i motivi addotti non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per il giudizio di legittimità, come la richiesta di una nuova valutazione dei fatti).
Nel caso di specie, la Corte ha evidentemente riscontrato uno di questi difetti, ritenendo superfluo procedere oltre. La conseguenza diretta è che la sentenza della Corte d’Appello è diventata definitiva. La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende non è una sanzione per il reato commesso, ma una sanzione processuale volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o proposti senza il rispetto delle regole procedurali, che congestionano il sistema giudiziario.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso al giudizio di Cassazione è soggetto a rigidi requisiti di ammissibilità. La presentazione di un ricorso inammissibile non è un atto privo di conseguenze. Al contrario, comporta un aggravio economico per il ricorrente, che si trova a dover sostenere non solo le spese del procedimento ma anche una sanzione pecuniaria. Questa misura ha una chiara funzione deterrente e sanzionatoria, mirando a preservare la funzione della Corte di Cassazione come giudice di legittimità, chiamato a pronunciarsi solo su questioni di diritto e non su riesami dei fatti già accertati nei gradi di merito.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il contenuto e la fondatezza dei motivi del ricorso a causa di vizi formali, procedurali o perché le questioni sollevate non sono consentite dalla legge in quella sede. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare sia le spese del procedimento (spese processuali), sia una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non valida.
La Corte ha valutato se il ricorrente avesse un vizio parziale di mente?
No. Poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, inclusa quella relativa al vizio parziale di mente. L’esame si è fermato a una valutazione preliminare sulla validità dell’atto di impugnazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24854 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24854 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CAGLIARI il 22/03/1975
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
a
N. 10700/25 COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art.
337 cod. pen. e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all’omesso
riconoscimento del vizio totale di mente, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti logici
dal giudice di merito in punto di responsabilità (v. in particolare p. 2 là dove si da atto della logicità delle valutazioni del perito che ha ritenuto presente il solo
vizio parziale di mente al momento del fatto);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2025