Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23873 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ASTI il 22/07/2003
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 del TRIB. LIBERTA di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
considerato che COGNOME, con il ricorso per cassazione, propone, in termini di tangibile ed insuperabile genericità, il tema della qualificazione giuridica della
condotta ascrittagli, che è già stato esaminato, nel senso della correttezza della contestazione del reato di tentato omicidio, nell’ambito del giudizio di merito,
definito in entrambi i gradi di giudizio e – dopo l’adozione del provvedimento qui impugnato – anche in quello di legittimità (cfr. sentenza n. 19499 del 25 febbraio
2025);
che analoga, manifesta infondatezza connota la residua censura, vertente sul sopravvenuto, ma indimostrato, affievolimento delle esigenze cautelari di natura
specialpreventiva, tale da rendere sproporzionato per eccesso il mantenimento, a carico del ricorrente, della misura cautelare di massimo rigore;
che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/03/2025.