Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23773 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23773 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a BRA il 25/05/1982
avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del
10/10/2024 )di conferma della sentenza del Tribunale di Asti del 06/02/2024
)di condanna per i reati di cui all’art. 5 e 10 del d.lgs. 74 del 2000 (capo 1 e 2).
Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce carenza di motivazione in ordine alla mancata riduzione della pena, posto che l’aumento di pena irrogato, ammontante a mesi tre di reclusione,
è eccessive, se rapportato alla pena base, considerato che le omissioni concernono una sola annualità.
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Il ricorso è inammissibile. Ed invero9′ giudice di merito in ordine al trattamento sanzionato sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici
Nella specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i crite correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice,
nell’esercizio del potere ex
art 133 cod. pen., avendo il giudice operato un aumento pari ad un ottavo del minimo edittale.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro.tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 09/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente