Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze della Condanna in Cassazione
Quando si impugna una decisione giudiziaria, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione illustra chiaramente quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile, un esito che non solo preclude l’esame nel merito della questione, ma comporta anche sanzioni economiche per chi lo ha proposto. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere meglio la vicenda e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Palermo nell’ottobre del 2024. Il ricorrente, attraverso il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando le proprie ragioni all’attenzione del più alto organo della giurisdizione penale.
La Corte, riunitasi in udienza, ha proceduto all’analisi preliminare del ricorso, dopo aver dato avviso alle parti coinvolte e aver ascoltato la relazione del Consigliere designato.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
L’esito dell’analisi della Corte di Cassazione è stato netto. Con ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria ha impedito alla Corte di entrare nel vivo delle questioni sollevate dal ricorrente, fermando il giudizio a una fase preliminare.
La conseguenza diretta di tale decisione non è stata solo la conferma definitiva della sentenza della Corte d’Appello, ma anche una condanna economica per il ricorrente. Quest’ultimo è stato obbligato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame è molto sintetica, come spesso accade per le decisioni di inammissibilità della Settima Sezione Penale della Cassazione. La motivazione è implicita nella stessa dichiarazione di inammissibilità. Ciò significa che il ricorso presentato era affetto da vizi talmente evidenti da non superare il vaglio preliminare della Corte. Tali vizi possono riguardare, ad esempio, la tardività della presentazione, la mancanza di motivi specifici richiesti dalla legge, o la proposizione di questioni che non possono essere esaminate in sede di legittimità (come la rivalutazione dei fatti).
La condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria risponde a una duplice finalità: da un lato, sanzionare l’abuso dello strumento processuale, evitando che le corti vengano gravate da impugnazioni palesemente infondate; dall’altro, ristorare l’erario per i costi generati da un’attività giudiziaria rivelatasi inutile. La somma destinata alla Cassa delle ammende contribuisce inoltre a finanziare programmi di recupero e miglioramento del sistema penitenziario.
Le Conclusioni
Questo provvedimento ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: l’accesso alla giustizia e il diritto di impugnazione devono essere esercitati con serietà e nel rispetto delle norme procedurali. La presentazione di un ricorso inammissibile non è priva di conseguenze. Oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, comporta un onere economico significativo per il ricorrente. Per gli avvocati, questa decisione sottolinea l’importanza di una valutazione attenta e scrupolosa dei presupposti di ammissibilità di un ricorso in Cassazione, al fine di tutelare al meglio gli interessi del proprio assistito ed evitare esiti sfavorevoli e costosi.
Cosa comporta la dichiarazione di un ricorso inammissibile da parte della Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria inflitta in questo specifico caso?
In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti formali o sostanziali previsti dalla legge, come la presentazione oltre i termini, la mancanza di motivi specifici o la richiesta di una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23581 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23581 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MARSALA il 06/11/1995
avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto da COGNOME DavideCOGNOME con cui si richiamano vizi di motivazione.
è manifestamente infondato, trattandosi di censura meramente rivalutativa del trattamento sanzionatorio non emergendo alcun contraddizione – che peraltro
dovrebbe essere manifesta e non lo è – tra la valorizzazione della presentazione dell’imputato in prossimità del secondo orario a lui imposto in occasione di incontri
di calcio, quale dato ritenuto sintomatico di una offesa di minore entità, e la ritenuta congruità della pena di mesi 8 ed euro 7000 di multa’ posto che la
motivazione sul punto valorizza non solo le modalità del fatto, per cui l’imputato non si presentava 15 minuti prima dell’inizio della partita ma solo in prossimità dei
pure prescritti 15 minuti dopo l’inizio del secondo tempo, e dunque dopo un lasso di tempo dal primo inadempimento certamente non ridotto, ma valorizza altresì
anche la personalità negativa del ricorrente, quale profilo non affrontato in ricorso.
Peraltro trattasi di pena corrispondente al minimo edittale, pari ad un anno e ridotta per le attenuanti generiche, laddove la multa minima di euro 10.000 pure
risulta ridotta.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 13/06/2025.