Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23560 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23560 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il 19/05/1973
avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
visti gli atti e la sentenza impugnata;
dato avviso alle parti;
esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso avverso la sentenza di condanna
per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e art. 116, commi 15 e 17 d. Igs. 285/1992
altro, con i quali si denuncia la omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, la mancata esclusione della recidiva e la misura dell’aumento di pena
per la continuazione tra reati, sono manifestamente infondati essendo stata applicata la pena minima prevista per il reato di resistenza con aumento di mesi
tre e ulteriore aumento di mesi due di reclusione per la contravvenzione di cui all’art. 116, commi 15 e 17 d. Igs. 285/1992 anch’esso contestato con la recidiva
nel biennio, decisioni adeguatamente motivate valorizzando i precedenti penali dell’imputato e le condotte illecite successive come ulteriore sintomo della sua
pericolosità sociale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 maggio 2025 La Consiglier COGNOME latrice COGNOME Il Pr Izlente