Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29742 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29742 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CUI CODICE_FISCALE) nato a UDINE il 31/07/1987
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il motivo di ricorso;
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de
plano, ex art. 610, comma
5-bis cod. proc. pen. poiché, ai sensi dell’art. 448,
comma
2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è
inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni
per pronunziare sentenza di proscioglimento ex
art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 – dep. 01/02/2018, COGNOME, Rv. 272014).
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/03/2025.