Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze Economiche di un Appello Infondato
L’esito di un processo penale non si conclude sempre con la sentenza di primo grado. Le parti hanno il diritto di impugnare la decisione, ma questo diritto deve essere esercitato correttamente. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per analizzare le conseguenze di un ricorso inammissibile, che può trasformarsi in un costo significativo per chi lo propone.
Il caso in esame riguarda un’ordinanza con cui la Suprema Corte ha affrontato un ricorso presentato contro una sentenza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Fermo. L’esito è stato netto: una condanna al pagamento di una cospicua somma. Vediamo i dettagli.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Fermo in data 12 dicembre 2024, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Il ricorso è l’ultimo grado di giudizio, dove la Corte non riesamina i fatti, ma valuta esclusivamente la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, Settima Sezione Penale, ha esaminato il ricorso in camera di consiglio e ha emesso la sua decisione con un’ordinanza datata 14 aprile 2025.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate dal ricorrente. Il provvedimento, infatti, si conclude con la condanna del proponente del ricorso al pagamento delle spese processuali e, soprattutto, al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Questa specifica condanna è un chiaro indicatore del fatto che il ricorso è stato giudicato inammissibile. L’inammissibilità è una sanzione processuale che impedisce al giudice di esaminare la fondatezza dell’impugnazione. Si verifica quando l’atto di appello non rispetta i requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge.
Le Motivazioni
Sebbene l’ordinanza in esame sia estremamente sintetica e non espliciti le ragioni specifiche dell’inammissibilità, possiamo delineare le cause più comuni che portano a una simile decisione. Un ricorso inammissibile può essere tale per diverse ragioni, tra cui:
1. Mancanza dei motivi consentiti: Il ricorso per Cassazione può essere proposto solo per specifici vizi della sentenza (errori di diritto, vizi di motivazione), non per un generico dissenso sulla valutazione dei fatti.
2. Genericità dei motivi: I motivi di ricorso devono essere specifici e dettagliati, indicando con precisione le parti del provvedimento impugnato e le norme di legge che si ritengono violate.
3. Proposizione fuori termine: L’impugnazione deve essere presentata entro i termini perentori stabiliti dalla legge.
4. Manifesta infondatezza: Quando le argomentazioni sono palesemente prive di qualsiasi pregio giuridico, la Corte può dichiarare l’inammissibilità senza necessità di un’analisi approfondita.
La condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ha una funzione sanzionatoria e dissuasiva, volta a scoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi o dilatori che appesantiscono inutilmente il sistema giudiziario.
Le Conclusioni
La decisione della Suprema Corte ribadisce un principio fondamentale: il diritto di difesa e di impugnazione deve essere esercitato con serietà e competenza tecnica. Presentare un ricorso in Cassazione non è un’opzione da prendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche conseguenze economiche dirette e significative. La sanzione di 3.000 euro serve da monito: l’accesso alla giustizia è un diritto, ma il suo abuso può avere un costo.
Cosa succede quando la Corte di Cassazione dichiara un ricorso penale inammissibile?
In base a questa ordinanza, quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una multa?
La condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende non è una multa per il reato, ma una sanzione processuale. Ha lo scopo di penalizzare l’abuso del diritto di impugnazione, scoraggiando la presentazione di ricorsi palesemente infondati, generici o dilatori che gravano sul sistema giudiziario.
L’ordinanza spiega i motivi specifici dell’inammissibilità del ricorso?
No, il testo dell’ordinanza è molto sintetico e riporta solo la decisione finale (la condanna al pagamento). Non entra nel dettaglio delle ragioni giuridiche che hanno portato la Corte a giudicare il ricorso inammissibile. Tali motivazioni sono solitamente contenute nel testo completo del provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29991 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29991 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOMECUI 04YGLI9) nato il 04/04/1998
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di FERMO
dert -o -avviso-ege-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigra esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza
applicativa della pena laddove si deducano vizi che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pe introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, non ricomprende tra le violazioni di legge che
citata disposizione annovera tassativamente quali ragioni di impugnabilità della pronuncia questione, tali non potendosi considerare nè l’addotto difetto di motivazione riguardo
possibile verifica di cause utili ad un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art 129 c quello riguardante la verifica inerente alla corretta qualificazione dei fatti a giudizio, cr
caso prospettata in termini di mera apparenza perché resa senza alcuna indicazione concreta della possibile erroneità destinata ad inficiare la decisione gravata;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso, decretata ai sensi dell’art. 610 comma 5 bis conseguono le pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 14 aprile 2025.