Ricorso Inammissibile Concordato: Quando l’Appello in Cassazione è Vietato
L’istituto del ‘concordato in appello’ rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso, ma chiude le porte a quasi ogni forma di impugnazione successiva. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha chiarito, ancora una volta, i ristrettissimi confini entro cui è possibile contestare una sentenza frutto di tale accordo, dichiarando un ricorso inammissibile concordato perché basato su motivi generici e non consentiti. L’analisi di questa decisione offre spunti fondamentali sulle conseguenze processuali di un accordo sulla pena in secondo grado.
I Fatti del Caso Processuale
Due imputati avevano presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. Tale sentenza era il risultato di un ‘concordato in appello’, un accordo tra le parti sulla rideterminazione della pena, con conseguente rinuncia a specifici motivi di gravame. Nel loro ricorso, gli imputati si limitavano a lamentare ‘generiche carenze motivazionali’, senza sollevare questioni specifiche relative alla validità dell’accordo stesso.
Limiti al Ricorso Contro il Concordato in Appello
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella delimitazione dei motivi per cui si può impugnare una sentenza ex art. 599-bis. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’appello è consentito solo in casi eccezionali e specifici. Non è possibile, quindi, riaprire una discussione sul merito della vicenda processuale.
Motivi di Impugnazione Ammessi
Il ricorso è considerato valido solo se contesta:
1. Vizi nella formazione della volontà: problemi relativi alla libera e consapevole decisione della parte di accedere al concordato.
2. Vizi nel consenso del pubblico ministero: irregolarità nell’assenso dato dalla pubblica accusa all’accordo.
3. Contenuto difforme della pronuncia: quando la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito tra le parti.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile concordato perché le doglianze sollevate dagli imputati erano del tutto estranee ai motivi consentiti dalla legge. Gli imputati hanno denunciato vizi motivazionali inerenti al merito della decisione (decisum), un profilo che viene implicitamente rinunciato con l’adesione all’accordo sulla pena.
La Cassazione ha precisato che non è possibile contestare:
– I motivi di appello a cui si è rinunciato.
– La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
– La determinazione della pena, a meno che essa non sia palesemente illegale (ad esempio, fuori dai limiti edittali o di una specie diversa da quella prevista dalla legge).
Il ricorso è stato giudicato ‘autoreferenziale e generico’, in quanto non ha evocato nessuno dei profili di illegittimità che avrebbero potuto giustificare un esame da parte della Corte di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza il carattere definitivo del concordato in appello. Per gli imputati e i loro difensori, la scelta di accedere a tale istituto deve essere ponderata con estrema attenzione. L’accordo, sebbene possa portare a una pena più mite, comporta una rinuncia quasi totale a ulteriori gradi di giudizio sul merito della controversia. La decisione sottolinea che il sistema giudiziario intende dare stabilità alle sentenze che derivano da un patto processuale, impedendo che possano essere rimesse in discussione attraverso impugnazioni pretestuose o generiche. Di conseguenza, l’assistenza legale in questa fase diventa cruciale per assicurare che la volontà dell’imputato sia formata correttamente e che l’accordo sia vantaggioso e legittimo in ogni sua parte.
Quando è possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
È possibile solo per motivi specifici che riguardano la formazione della volontà delle parti di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero, o qualora il contenuto della sentenza del giudice sia difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché lamentava generiche carenze motivazionali relative al merito della decisione, motivi che non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa a seguito di concordato e che si considerano rinunciati con l’accordo stesso.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47661 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 47661 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a FOGGIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE di APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorsi decisi ‘de plano’
FATTO E DIRITTO
Con atto di impugnazione unico avverso la sentenza pronunciata ex art.599 cod. proc. pen. nei loro confronti, gli imputati lamentano generiche carenze motivazionali.
I ricorsi sono inammissibili: il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex a 599bis cod. proc. pen. è infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi rel alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubbl ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è in consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione d condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attine determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le parti purch esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quan rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 de111.6.2018, Gueli). Nessuno dei menzionati profili viene evocato nel ricorso, che si limita a denunciare, in maniera del autoreferenziale e generica, vizi motivazionali inerenti al merito del decisum.
L’inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento dell spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processu e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, 26 ottobre 2023 Il con igliere relatore COGNOME
Il Presiden e