Ricorso Inammissibile Concordato: Quando e Perché la Cassazione Dice No
L’istituto del concordato in appello, previsto dall’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per accelerare i tempi della giustizia. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le vie di impugnazione si restringono notevolmente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di questo istituto, dichiarando un ricorso inammissibile concordato perché basato su motivi non consentiti. Analizziamo questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Catania. Tale sentenza era stata emessa proprio a seguito di un ‘concordato in appello’, un accordo tra la difesa e l’accusa sulla rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, sollevando doglianze relative alla quantificazione della pena (la cosiddetta ‘dosimetria sanzionatoria’) e alle argomentazioni che la giustificavano.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile Concordato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata e senza udienza pubblica. La Corte ha sottolineato un principio fondamentale: una sentenza emessa a seguito di un concordato in appello può essere impugnata solo per motivi molto specifici e circoscritti. Lamentarsi della pena, che è stata oggetto dell’accordo stesso, non rientra tra questi.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte ha basato la sua decisione su un orientamento giurisprudenziale consolidato. Il ricorso in Cassazione contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo se si contestano i seguenti aspetti:
1. Vizi nella formazione della volontà: Se la parte dimostra che il suo consenso all’accordo è stato viziato (ad esempio, per errore o violenza).
2. Mancanza del consenso del Pubblico Ministero: Se l’accordo è stato ratificato dal giudice senza il necessario consenso della pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Se la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
Nel caso in esame, le lamentele del ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. Egli contestava, di fatto, il merito dell’accordo che aveva liberamente sottoscritto, ovvero l’entità della pena. Secondo i giudici supremi, tali doglianze, inerenti alla dosimetria sanzionatoria, sono inammissibili. Permettere un’impugnazione su questi basi snaturerebbe la funzione stessa del concordato, che è quella di definire in modo consensuale e definitivo il trattamento sanzionatorio.
Di conseguenza, in applicazione degli articoli 610 e 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza rafforza un principio cruciale per chi si approccia al rito del concordato in appello. La scelta di accordarsi sulla pena è un atto che comporta una rinuncia quasi totale a future impugnazioni sul merito della condanna. La decisione deve essere ponderata attentamente con il proprio difensore, poiché una volta che l’accordo è sigillato dalla sentenza del giudice, non è più possibile ‘tornare indietro’ per contestare l’equità della pena pattuita. Il controllo della Cassazione rimane, ma è limitato alla correttezza procedurale e alla genuinità del consenso, non al contenuto della pena concordata. La porta del ricorso si apre solo per vizi genetici dell’accordo, non per un ripensamento successivo.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di ‘concordato in appello’?
No, non è sempre possibile. La Cassazione chiarisce che il ricorso è ammissibile solo per motivi specifici che riguardano la formazione della volontà di accordo, il consenso del pubblico ministero o una decisione del giudice non conforme all’accordo raggiunto.
Si può contestare la quantità della pena decisa in un ‘concordato in appello’ attraverso un ricorso?
No. Secondo la Corte, le lamentele relative alla dosimetria della pena, ovvero alla sua quantificazione e alle argomentazioni che la giustificano, non rientrano tra i motivi ammissibili per un ricorso in Cassazione contro questo tipo di sentenza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di ‘concordato in appello’ viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15509 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15509 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dat-e-avvise-erfle -parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; /
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigraf esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti /atteso che, secondo quanto affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazion avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relati alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerente alla dosimetria sanzionatoria e argomentazioni con le quali la stessa è stata giustific (Sez. 1 , Sentenza n. 944 del 23/10/2019, Cc. , dep. 2020, Rv. 278170;Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102).
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e n partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comrna 5-bis, seconda parte cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’8 marzo 2024.