Ricorso Inammissibile Concordato: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Il concordato in appello, introdotto dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale, rappresenta uno strumento per definire il processo in modo più celere, attraverso un accordo tra accusa e difesa sulla pena. Tuttavia, tale scelta processuale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di questa procedura, dichiarando un ricorso inammissibile concordato e chiarendo in quali casi eccezionali la porta della Suprema Corte resta aperta.
Il Caso: Dall’Accordo in Appello al Tentativo di Ricorso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma. In quella sede, le parti avevano raggiunto un accordo, rideterminando la pena inflitta in primo grado. Nonostante l’intesa raggiunta, la difesa dell’imputato decideva di presentare comunque ricorso per cassazione avverso tale sentenza. L’obiettivo era contestare aspetti che, di fatto, erano stati superati proprio dall’accordo stesso.
La Decisione della Corte: i Limiti del Ricorso Inammissibile Concordato
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza: la sentenza emessa a seguito di concordato in appello è ricorribile in cassazione solo per un novero molto ristretto di motivi. L’ordinanza analizzata conferma che la scelta di accedere a questo rito alternativo implica una rinuncia a far valere la maggior parte delle doglianze.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno spiegato che il ricorso avverso una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile unicamente se riguarda:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se il consenso dell’imputato all’accordo è stato estorto con violenza o inganno.
2. Mancanza del consenso del Pubblico Ministero: l’accordo deve necessariamente basarsi sul consenso di entrambe le parti processuali.
3. Contenuto difforme della pronuncia del giudice: se il giudice, nel ratificare l’accordo, emette una sentenza che si discosta da quanto pattuito.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra censura è preclusa. In particolare, la Corte ha specificato che sono inammissibili i ricorsi basati su:
– Motivi rinunciati: le doglianze a cui si è implicitamente o esplicitamente rinunciato con la richiesta di concordato.
– Mancata valutazione delle cause di proscioglimento: l’accordo sulla pena preclude una nuova valutazione sulla possibile innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
– Vizi nella determinazione della pena: non è possibile contestare il calcolo della sanzione, a meno che essa non sia palesemente illegale, ovvero diversa per specie da quella prevista dalla legge o applicata al di fuori dei limiti edittali.
Nel caso di specie, nessuna di queste condizioni eccezionali era presente, rendendo il ricorso inevitabilmente inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza funge da importante monito per la difesa. La scelta di aderire a un concordato in appello è una decisione strategica che chiude quasi definitivamente la vicenda processuale. Salvo i rari casi di illegalità o vizi del consenso, l’accordo sulla pena cristallizza il giudizio, rendendo vano ogni successivo tentativo di rimettere in discussione il merito della sentenza. La conseguenza dell’inammissibilità è severa: non solo il ricorso viene respinto, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma (nel caso specifico, quattromila euro) a favore della Cassa delle ammende. Pertanto, prima di percorrere la strada del concordato, è fondamentale una ponderata valutazione di tutti gli aspetti processuali e delle limitate vie di impugnazione che ne derivano.
In caso di ‘concordato in appello’, è sempre possibile fare ricorso in Cassazione?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici, quali vizi nella formazione della volontà di accedere all’accordo, mancanza del consenso del pubblico ministero, o se la sentenza del giudice è difforme dall’accordo raggiunto.
Quali motivi di ricorso sono considerati inammissibili dopo un concordato in appello?
Sono inammissibili le doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, alla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), e a vizi sulla determinazione della pena, a meno che questa non sia palesemente illegale.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice. Nel caso di specie, la somma è stata fissata in quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 272 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 272 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a SORA il 25/02/1983
avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
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udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 93)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il difensore di NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bis cod. proc. pen.
Le censure proposte sono inammissibili, Doiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. perì. e, altresì, a vizi attinenti determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prev dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consie iere estensore