Ricorso inammissibile concordato: la Cassazione chiarisce i limiti
L’istituto del concordato in appello rappresenta uno strumento processuale di grande rilevanza, ma i confini per la sua impugnazione sono molto stretti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito quali sono i motivi per cui è possibile presentare ricorso, dichiarando un ricorso inammissibile concordato perché fondato su doglianze non previste dalla legge. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di una sentenza di condanna della Corte d’Appello di Lecce emessa secondo la procedura del concordato (o ‘patteggiamento in appello’ previsto dall’art. 599-bis c.p.p.), decideva di presentare ricorso per Cassazione. Le sue lamentele si concentravano sul presunto difetto di motivazione della sentenza riguardo alla sua responsabilità penale. In particolare, sosteneva che il giudice d’appello non avesse adeguatamente verificato l’assenza di cause di non punibilità, come invece previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale, prima di ratificare l’accordo sulla pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, quando una sentenza è il frutto di un accordo tra le parti (il ‘concordato’), le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. L’imputato che accetta di concordare la pena, di fatto, rinuncia a contestare la propria responsabilità nel merito.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, applicando una procedura semplificata che non richiede un’udienza con la partecipazione delle parti.
Le Motivazioni della Sentenza e il Ricorso inammissibile concordato
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione consolidata dell’articolo 599-bis del codice di procedura penale. La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso contro una sentenza di concordato in appello è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi specifici. Questi motivi non riguardano il merito della colpevolezza, ma attengono a vizi procedurali dell’accordo stesso. Essi sono:
1. Vizi nella formazione della volontà: ad esempio, se la parte ha accettato l’accordo per errore, violenza o dolo.
2. Problemi relativi al consenso del pubblico ministero: se il consenso del PM non è stato espresso correttamente o è viziato.
3. Contenuto difforme della pronuncia: se la decisione del giudice non corrisponde a quanto pattuito tra le parti.
Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente non rientravano in nessuna di queste categorie. Contestare la motivazione sulla responsabilità o la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. equivale a rimettere in discussione il merito della vicenda, cosa che il concordato mira proprio a evitare. Pertanto, la Corte ha classificato il ricorso come un ricorso inammissibile concordato perché basato su argomenti non consentiti dalla legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito per chi intende accedere al concordato in appello. La scelta di accordarsi sulla pena implica una sostanziale rinuncia a contestare la propria colpevolezza. Le uniche vie di impugnazione rimangono confinate ai vizi formali e procedurali che hanno inficiato la validità dell’accordo stesso. Di conseguenza, è cruciale che la decisione di accedere a tale istituto sia presa con piena consapevolezza delle sue conseguenze processuali, valutando attentamente con il proprio difensore i benefici della riduzione di pena a fronte della limitata possibilità di successivo ricorso.
Quando è ammissibile un ricorso in Cassazione contro una sentenza di concordato in appello?
Il ricorso è ammissibile solo se si contestano motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero o al contenuto della pronuncia del giudice difforme dall’accordo.
Perché il ricorso in questo caso specifico è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché le doglianze del ricorrente riguardavano il difetto di motivazione sulla responsabilità e la mancata verifica delle cause di non punibilità, motivi che non rientrano tra quelli consentiti dalla legge per impugnare una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4064 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4064 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COGNOME il 02/11/1985
avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dat~ 46 9-3 1 ~
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per essere stato proposto avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599 bis c.p.p. fuori dai casi consentiti atteso che secondo qua affermato da questa Corte, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazio avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. solo nel caso in cui si deducano motivi relat alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblic ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre so inammissibili le doglianze, quale quella di specie, inerenti al difetto di motivazione quanto responsabilità dell’imputato per la mancata verifica sottesa alla individuazione di cause di punibilità ex art 129 cpp.
Ritenuto che la l’inammissibilità del ricorso, va dichiarata con procedura semplificata e partecipata in base al combinato disposto degli artt. 599 bis e 610, comma 5-bis, seconda parte cod. proc. pen. e che alla stessa consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende in forza di quanto previsto dall’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della om a di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il
GLYPH 2024.