Ricorso Inammissibile Concordato in Appello: Quando si Può Impugnare?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di ‘concordato in appello’. La decisione sottolinea come l’accesso a questa procedura deflattiva comporti una rinuncia a far valere gran parte dei motivi di doglianza, rendendo il successivo ricorso inammissibile concordato un’eccezione e non la regola. Questo principio è fondamentale per comprendere la logica del sistema processuale penale e le conseguenze delle scelte difensive.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte di Appello di Roma, che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena per un imputato a sette anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa. Tale rideterminazione era avvenuta in accoglimento di una richiesta di ‘concordato in appello’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, formulata dalle parti per reati di rapina pluriaggravata e altri cinque reati satellite.
Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente verificato la sussistenza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche.
I limiti al Ricorso Inammissibile Concordato
La questione centrale affrontata dalla Suprema Corte riguarda i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza che ha ratificato un accordo tra le parti. L’istituto del ‘concordato in appello’ è finalizzato a una rapida definizione del processo, e ciò si ottiene attraverso la rinuncia delle parti a sollevare determinate questioni.
La Corte ribadisce un orientamento consolidato, richiamando anche una pronuncia delle Sezioni Unite (n. 19415/2022). Un ricorso contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è ammissibile solo ed esclusivamente per motivi specifici, quali:
1. Vizi relativi alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato.
2. Problemi legati al consenso del pubblico ministero.
3. Una pronuncia del giudice difforme rispetto all’accordo raggiunto.
4. L’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, se maturata prima della sentenza.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente alla determinazione della pena o alla valutazione delle circostanze (come le attenuanti generiche), è considerato inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
Sulla base di questi principi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile. Il motivo sollevato dall’imputato, relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non rientra nel novero delle doglianze consentite. Accedendo al concordato, l’imputato ha implicitamente rinunciato a contestare tali aspetti della determinazione della pena.
La Suprema Corte sottolinea che sono inammissibili tutte le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, all’applicazione o al diniego di circostanze e ai vizi sulla determinazione della pena, a meno che questa non sia illegale (ad esempio, perché fuori dai limiti edittali o di tipo diverso da quello previsto dalla legge). Poiché la richiesta dell’imputato riguardava proprio un aspetto coperto dalla rinuncia implicita nell’accordo, il suo ricorso è stato respinto senza un esame del merito.
Le Conclusioni
La decisione in commento conferma la natura ‘tombale’ del concordato in appello. Scegliendo questa strada processuale, l’imputato ottiene una pena certa e spesso più mite, ma al prezzo di una significativa limitazione del suo diritto di impugnazione. La sentenza serve da monito: la scelta del concordato deve essere ponderata, poiché chiude la porta a quasi ogni ulteriore contestazione sulla pena inflitta. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a causa della colpa nell’aver intrapreso un’impugnazione priva dei presupposti di legge.
Cos’è il ‘concordato in appello’?
È una procedura prevista dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale in cui la difesa e l’accusa si accordano sulla pena da applicare in secondo grado. Se il giudice accoglie l’accordo, emette una sentenza che recepisce quanto pattuito, portando a una definizione più rapida del processo.
È sempre possibile impugnare una sentenza emessa dopo un concordato in appello?
No, non sempre. L’impugnazione è possibile solo per un numero molto limitato di motivi, come vizi nella formazione dell’accordo, una decisione del giudice non conforme a quanto pattuito, o l’omessa dichiarazione di prescrizione del reato. Non è possibile contestare aspetti di merito della pena.
Si può fare ricorso se il giudice, pur accettando il concordato, non concede le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la richiesta di concessione di circostanze attenuanti generiche è un motivo che si considera rinunciato nel momento in cui si accede al concordato. Pertanto, un ricorso basato su questa unica ragione è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 29385 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 29385 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME
NOMENOME> nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE DI APPELLO DI ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 7 febbraio 2024 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione del primo giudice, accoglieva la richiesta formulata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e rideterminava in sette anni, sei mesi di reclusione e 1.300 euro di multa la pena inflitta in primo grado a NOME COGNOME per una rapina pluriaggravata e per cinque reati satellite.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale non avrebbe “eseguito una verifica coerente degli atti del
procedimento al fine di riscontrare la necessità di concedere al prevenuto le circostanze attenuanti generiche”.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con un motivo non consentito.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice ovvero – come di recente statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481) – alla omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.
Sono inammissibili, invece, le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., all’applicazione o al diniego delle circostanze e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).
Alla inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.