Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24451 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24451 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 06/10/1992
NOME COGNOME nato il 20/09/2001
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 giugno 2024, la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della decisione resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Ravenna 1’8 maggio 2023, pronunciandosi ai sensi dell’art.
599
bis cod. proc. pen., ha rideterminato in anni 7, mesi 6 di reclusione ed euro 20.000 di multa
la pena inflitta a NOME COGNOME in anni 7 di reclusione ed euro 18.000 di multa la pena infli
NOME in ordine al reato previsto dagli art. 110 cod. pen. e 73, comma 1, 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990 a loro ascritto; fatti commessi in Ravenna il 22 aprile 2022.
Il comune difensore di Vultur e Dochita ha proposto ricorso per cassazione, con cui ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata, rispetto all’eccezione di nullità della sentenza
primo grado, emessa da un giudice diverso da quello naturale che aveva celebrato il giudizio.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5
bis cod. proc. pen.) è inammissibile,
avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato (cfr. Sez. 1, n. 944 del 23/10/201
dep. 2020, Rv. 278170), che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso i cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre son inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrant limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge. La doglianza sollevata dai ricor non rientra tra quelle ammesse in questa sede, dovendosi rilevare che vi fu implicita rinuncia a motivo processuale ora riproposto, che peraltro si palesava come manifestamente infondato, non integrando in sè alcuna nullità assoluta la modifica del G.U.P. prima della fase deliberativa
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 14 febbraio 2025.