Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18687 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18687 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MONCALIERI il 06/05/1981
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal onsigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con cui la Corte d’Appello di Torino, previo accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-
cod. proc. pen., ha rideterminato la pena inflittagli con la sentenza di primo bis
grado del Tribunale di Torino del 1442023 per il reato continuato di cui all’art.
75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011;
Evidenziato che, con il predetto ricorso, si deduce la violazione dell’art. 606, lett.
e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per difetto di motivazione circa la sussistenza dei presupposti per il proscioglimento
dell’imputato;
Considerato che: 1) in tema di “patteggiamento in appello” come reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell’accogliere la
richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Rv. 274522); 2) deve considerarsi ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo allorquando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, in quanto presentato in violazione del disposto di cui all’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30.1.2025