Ricorso Inammissibile Concordato: Quando l’Accordo in Appello Preclude la Cassazione
L’istituto del concordato in appello, o patteggiamento in secondo grado, rappresenta uno strumento per definire il processo penale in modo più rapido. Tuttavia, quali sono i limiti all’impugnazione successiva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce che il ricorso è precluso se verte su punti oggetto dell’accordo stesso, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile concordato e a sanzioni per il ricorrente.
I Fatti di Causa: Dall’Accordo in Appello al Ricorso
Il caso ha origine da una sentenza della Corte di Appello di Bari che, accogliendo una proposta di concordato ai sensi dell’art. 599 bis del codice di procedura penale, aveva rideterminato la pena per un imputato. L’accordo prevedeva la rinuncia ai motivi di appello relativi alla responsabilità penale, in cambio del riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza, lamentando un presunto vizio di motivazione.
Analisi del Ricorso Inammissibile Concordato
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso proposto, dichiarandolo immediatamente inammissibile. Il fulcro della decisione risiede nella natura stessa del concordato in appello. Aderendo a tale accordo, l’imputato accetta una nuova determinazione della pena e, contestualmente, rinuncia a contestare i punti che formano l’oggetto dell’intesa.
Nel caso specifico, le doglianze sollevate nel ricorso, peraltro esposte in modo molto sintetico, riguardavano proprio aspetti coperti dall’accordo, come l’incidenza delle circostanze attenuanti. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato basato su motivi non consentiti dalla legge.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: non si può tornare a discutere in Cassazione su elementi che sono stati oggetto di una transazione processuale, quale è il concordato in appello. L’imputato, accettando la proposta, ha implicitamente ed esplicitamente rinunciato a sollevare future contestazioni su quei punti.
Tentare di farlo successivamente integra un’impugnazione priva dei presupposti di legge, che deve essere dichiarata inammissibile. La Corte ha sottolineato che la doglianza si dirigeva “a punti oggetto di rinunzia o ricompresi nell’accordo”.
Conclusioni: Le Conseguenze dell’Inammissibilità
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non è priva di conseguenze. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato di diritto il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, non ravvisando elementi che potessero escludere una colpa nella proposizione del ricorso (ovvero, l’imputato avrebbe dovuto sapere che il suo ricorso era infondato), lo ha condannato al versamento di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito sull’importanza di valutare attentamente le implicazioni di un accordo processuale e sui limiti invalicabili posti all’impugnazione successiva.
Cos’è un ‘concordato in appello’ secondo la legge italiana?
È un accordo, previsto dall’art. 599 bis del codice di procedura penale, che intercorre tra l’imputato e l’accusa in grado di appello. L’imputato rinuncia a parte dei suoi motivi di ricorso in cambio di una rideterminazione della pena, spesso più favorevole.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le lamentele sollevate dall’imputato riguardavano punti (come la valutazione delle circostanze attenuanti) che erano stati oggetto dell’accordo precedentemente stipulato in appello e ai quali, quindi, aveva già rinunciato.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, se non si dimostra l’assenza di colpa nel proporre il ricorso, il giudice condanna il ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34879 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34879 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BITONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 13 novembre 2023 la Corte di Appello di Bari ha ritenuto accoglibile la proposta di concordato ai sensi dell’art.599 cod.proc.pen. relativa alla posizione di COGNOME NOME, previa rinunzia motivi in punto di responsabilità, con riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza e conseguente rideterminazione della pena.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.
Ed invero, la doglianza – espressa in modo alquanto sintetico – si dirige a p oggetto di rinunzia o ricompresi nell’accordo (quanto alla incidenza del circostanze attenuanti generiche).
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilit al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. pro pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 20 giugno 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente