Ricorso inammissibile concordato: i limiti del ricorso in Cassazione
Con la recente ordinanza n. 43932/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di ricorso inammissibile concordato, ribadendo i confini stringenti entro cui è possibile impugnare una sentenza di appello basata su un accordo sulla pena. La decisione sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: l’accesso al giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione del diritto. Approfondiamo i dettagli di questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Torino. In sede di appello, le parti avevano raggiunto un ‘concordato sulla pena’ ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, comunemente noto come ‘patteggiamento in appello’.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando genericamente una mancata valutazione da parte del giudice d’appello delle condizioni per un proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto, prima di ratificare l’accordo, verificare l’eventuale sussistenza di cause di non punibilità.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Concordato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Suprema Corte ha ritenuto che i motivi presentati dall’imputato non fossero tra quelli consentiti dalla legge per contestare una sentenza frutto di un concordato in appello.
Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è una conseguenza tipica della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha chiarito che il ricorso proposto dopo un concordato sulla pena può essere presentato solo per motivi molto specifici, che non includono una generica rivalutazione del merito della vicenda. La Corte ha richiamato un suo precedente orientamento (sentenza n. 944 del 2019), specificando che dedurre la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p. non costituisce un motivo valido in sede di legittimità.
Il giudizio di legittimità, infatti, si concentra sulla violazione di legge e sui vizi procedurali, non sulla ricostruzione dei fatti. Accettando il concordato sulla pena, l’imputato di fatto rinuncia a contestare l’accertamento di responsabilità, concentrando il dibattito sulla misura della sanzione. Pertanto, tentare di riaprire la discussione sulla potenziale innocenza attraverso un motivo non consentito rende il ricorso inammissibile concordato.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la scelta di un rito alternativo come il concordato in appello comporta precise conseguenze processuali, tra cui una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo sulla pena, le possibilità di ricorrere in Cassazione si riducono drasticamente. La Suprema Corte non può essere utilizzata come una terza istanza per rimettere in discussione il merito del processo. La decisione serve da monito: i ricorsi devono essere fondati su motivi di legittimità solidi e specificamente ammessi dalla legge, altrimenti il rischio è una declaratoria di inammissibilità con annessa condanna economica.
È possibile fare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato sulla pena’ in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici e limitati previsti dalla legge, che non consentono un riesame generale del caso.
Perché la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in questo caso?
Perché il motivo addotto dal ricorrente, ossia la presunta mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (art. 129 c.p.p.), non rientra tra quelli ammessi dalla legge per impugnare una sentenza basata su un concordato sulla pena.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questa ordinanza è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43932 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONCALIERI il 21/02/1982
avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che i motivi, con cui si deduce genericamente la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., relativi a concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., non sono consentiti in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i17-0/2024.