Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19286 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19286 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il 26/08/1990
avverso la sentenza del 20/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avvJ6 alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
rilevato che la Corte di merito, con la sentenza in epigrafe indicata, in parziale riforma della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, ha rideterminato la
pena inflitta a COGNOME NOME COGNOME imputato per il reato previsto e punito dall’art. 73, commi 1, 1 bis, d.P.R. n. 309/1990, accogliendo il concordato proposto
dalle parti in udienza ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen.;
l’imputato ricorre avverso la sentenza della Corte d’appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato
riconoscimento della fattispecie del fatto lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n.
309/1990;
considerato che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile, non rientrando nel numerus clausus delle doglianze proponibili avverso la sentenza
emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. [in termini, cfr. Sez. 2, n. 22002
del 10/04/2019, COGNOME Rv. 276102 – 01: «In tema di concordato in appello, è
ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge»; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234 – 01];
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile secondo la procedura de plano (art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.