Ricorso Inammissibile Concordato: Quando la Cassazione Chiude la Porta
Il concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, è uno strumento processuale che consente a imputato e pubblico ministero di accordarsi sulla pena da applicare, chiudendo così il processo. Ma cosa succede se una delle parti non è soddisfatta dell’esito? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i limiti invalicabili per l’impugnazione di tali sentenze, dichiarando un ricorso inammissibile concordato e stabilendo precise regole.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Roma. Tale sentenza era stata emessa proprio sulla base di un accordo tra le parti, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. L’imputato, evidentemente insoddisfatto, ha tentato di portare la questione davanti ai giudici di legittimità, cercando di rimettere in discussione l’esito del processo di secondo grado.
La Decisione della Corte sul Ricorso Inammissibile Concordato
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le speranze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile con una procedura semplificata e senza formalità. La decisione si basa su un orientamento giurisprudenziale consolidato, che limita drasticamente le possibilità di impugnare una sentenza frutto di un concordato. La Corte ha stabilito che, avendo l’imputato scelto la via dell’accordo, ha implicitamente rinunciato alla maggior parte dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha richiamato un suo precedente (sentenza n. 944/2019), nel quale erano stati definiti con precisione i confini del ricorso in Cassazione avverso le sentenze di concordato in appello. Secondo questo principio, il ricorso è ammissibile solo ed esclusivamente per tre tipologie di vizi:
1. Vizi nella formazione della volontà: Qualora si deduca che il consenso dell’imputato ad accedere all’accordo non sia stato libero e consapevole.
2. Vizi nel consenso del Pubblico Ministero: Se emergono irregolarità nel consenso prestato dalla pubblica accusa.
3. Contenuto difforme della pronuncia: Quando la sentenza del giudice si discosta da quanto pattuito nell’accordo tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa. In particolare, la Corte ha specificato che non sono ammessi motivi relativi a:
* Questioni a cui si è rinunciato con l’accordo.
* La mancata valutazione da parte del giudice delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.).
* Vizi nella determinazione della pena, a meno che non si traducano in una sanzione illegale (cioè diversa per specie da quella prevista dalla legge o fuori dai limiti edittali).
Nel caso specifico, il ricorrente non aveva sollevato nessuno dei motivi consentiti. Le sue lamentele rientravano tra quelle non ammesse, rendendo il suo ricorso inammissibile concordato.
Conclusioni
La pronuncia in esame riafferma con forza un principio fondamentale: la scelta del concordato in appello è una decisione processuale quasi tombale. Accettando l’accordo, l’imputato ottiene una ridefinizione della pena ma, come contropartita, perde la possibilità di contestare la sentenza nel merito. Il ricorso in Cassazione resta un’opzione eccezionale, limitata a gravi vizi procedurali che inficiano la genuinità dell’accordo stesso. La conseguenza di un ricorso presentato al di fuori di questi stretti binari è non solo l’inammissibilità, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, come accaduto nel caso di specie con una sanzione di 3.000 euro.
È possibile presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza emessa a seguito di ‘concordato in appello’?
Sì, ma solo per motivi molto specifici. Il ricorso è ammissibile esclusivamente se contesta la formazione della volontà dell’imputato di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero, oppure se la sentenza finale ha un contenuto diverso da quello pattuito tra le parti.
Quali motivi NON sono ammessi per impugnare una sentenza di concordato in appello?
Non sono consentite doglianze relative a motivi a cui si è rinunciato con l’accordo, contestazioni sulla mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.), o vizi nella determinazione della pena che non la rendano palesemente illegale (ad esempio, una pena diversa da quella prevista dalla legge).
Cosa succede se il ricorso contro una sentenza di concordato viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Nel caso specifico analizzato dall’ordinanza, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti·
i
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza indicata in epigrafe;
rilevato che questa Corte (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170 01) ha già avuto modo di affermare che avverso la pronuncia emessa ex art. 599bis cod. proc. pen. è ammissibile il ricorso in cassazione che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre non sono consentite le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena, che non si siano trasfusi nell’illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edi ovvero diversa da quella prevista dalla legge;
considerato che nel caso in esame il ricorrente non ha dedotto alcuno dei motivi consentiti, così che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità;
rilevato, pertanto, che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9/9/2024