Ricorso Inammissibile Concordato: Quando l’Accordo in Appello Chiude le Porte alla Cassazione
L’ordinanza n. 8276 del 2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui limiti dell’impugnazione a seguito di un patteggiamento in secondo grado. La decisione sottolinea come la scelta di un ricorso inammissibile concordato in appello, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale, rappresenti una scelta strategica con conseguenze definitive, precludendo quasi ogni possibilità di un successivo ricorso per cassazione. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia fondamentale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Tale sentenza era stata emessa a seguito di un ‘concordato’, ovvero un accordo tra l’imputato e la procura generale sulla rideterminazione della pena. Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di rivolgersi alla Suprema Corte, lamentando un presunto vizio di motivazione nella decisione d’appello.
La Decisione della Corte: il Principio del Ricorso Inammissibile Concordato
La Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso immediatamente inammissibile. Il cuore della decisione risiede nella natura stessa dell’accordo previsto dall’art. 599-bis c.p.p. La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: l’accordo tra le parti sui punti della sentenza d’appello, inclusa la pena, implica una rinuncia implicita a sollevare in Cassazione qualsiasi altra doglianza.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione dell’ordinanza è netta e si basa su una logica procedurale stringente. I giudici hanno spiegato che l’accesso al concordato in appello è una scelta difensiva che chiude il dibattito sul merito della causa. La legge prevede solo eccezioni tassative a questa regola, che consentono il ricorso in Cassazione unicamente per motivi specifici, quali:
1. L’irrogazione di una pena illegale;
2. Vizi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato;
3. Difformità tra la richiesta delle parti e la pronuncia del giudice.
Nel caso di specie, il ricorrente aveva sollevato un vizio di motivazione, una doglianza che non rientra in nessuna delle eccezioni consentite. Di conseguenza, l’aver precedentemente accettato il concordato gli precludeva la possibilità di contestare tale aspetto davanti alla Corte di Cassazione. La Corte ha inoltre ritenuto che l’inammissibilità fosse da attribuire a colpa del ricorrente, applicando una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia rafforza l’idea che il concordato in appello è uno strumento processuale che richiede un’attenta valutazione da parte della difesa. Se da un lato può portare a un beneficio in termini di pena, dall’altro cristallizza la decisione, rendendo quasi impossibile un ulteriore grado di giudizio. La scelta di aderire a un simile accordo deve essere consapevole dei suoi effetti preclusivi. Per gli operatori del diritto, questa ordinanza è un monito a illustrare con estrema chiarezza ai propri assistiti le conseguenze di una tale scelta: la via per la Cassazione, salvo rarissime eccezioni, sarà sbarrata.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la sentenza impugnata era il risultato di un ‘concordato in appello’ (art. 599-bis c.p.p.), un accordo che implica la rinuncia a presentare successivi motivi di ricorso non rientranti in specifiche eccezioni.
È possibile ricorrere in Cassazione dopo un concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi eccezionali e tassativamente previsti dalla legge, come l’applicazione di una pena illegale o vizi legati al consenso prestato per l’accordo. Il vizio di motivazione non rientra tra questi.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende, poiché la causa di inammissibilità è stata ritenuta a lui imputabile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8276 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8276 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
t ato avviso alle pag udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso proposto da NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione relazione all’art. 129 cod. proc. pen. con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell’ 599-bis proc. pen, è inammissibile in quanto l’accordo delle parti in ordine ai punti conco implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’eccezione dell’irrogazione di una pena (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) e di motivi relativi alla formazio della volontà della parte di accedere al concordato nonché al consenso del pubblico minister sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (Sez. 1, n. 94 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170), situazioni certamente non ravvisabili nel caso esame;
stante l’inammissibilità del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazio della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa de ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2023.