Ricorso Inammissibile Concordato: Quando l’Appello Non Può Essere Discusso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha riaffermato i rigidi paletti che limitano l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di “concordato in appello”. La decisione sottolinea come l’accordo sulla pena in secondo grado comporti una rinuncia quasi totale a contestare la decisione, rendendo il ricorso inammissibile concordato in tutti i casi che non riguardino vizi genetici dell’accordo stesso. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte.
Il Contesto del Ricorso e la Decisione della Corte d’Appello
Due imputati avevano presentato ricorso per Cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello di Napoli. Tale sentenza era stata emessa in applicazione dell’istituto del “concordato in appello”, disciplinato dall’articolo 599-bis del codice di procedura penale. Questo strumento processuale permette all’imputato e alla pubblica accusa di accordarsi su una ridefinizione della pena, con conseguente rinuncia ai motivi di appello. La Corte territoriale aveva quindi ratificato l’accordo, emettendo la sentenza oggetto di impugnazione.
I Limiti del Ricorso contro il Concordato in Appello
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ha immediatamente evidenziato la natura eccezionale dell’impugnazione contro le sentenze ex art. 599-bis c.p.p. La giurisprudenza consolidata, richiamata nell’ordinanza, stabilisce che il ricorso è ammissibile solo ed esclusivamente in presenza di circostanze ben definite. Non è possibile, infatti, utilizzare il ricorso in Cassazione come un terzo grado di giudizio per ridiscutere il merito della vicenda.
Le uniche censure ammissibili riguardano:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere al concordato (ad esempio, se il consenso è stato estorto o dato per errore).
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto della sentenza difforme rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
Qualsiasi altro motivo, inclusi quelli relativi alla determinazione della pena (purché legale) o alla valutazione di prove, si considera rinunciato nel momento in cui si accede al concordato.
Analisi dei Motivi di Ricorso Inammissibile Concordato
Nel caso di specie, i motivi addotti dai ricorrenti esulavano completamente da quelli consentiti. Essi tentavano di sollevare questioni relative alla mancata valutazione di condizioni di proscioglimento e a presunti vizi nella determinazione della pena, argomenti che erano stati oggetto di rinuncia implicita con la richiesta di concordato. Pertanto, la Corte ha definito il ricorso inammissibile concordato perché basato su motivi non permessi dalla legge.
Inoltre, la Corte ha notato che le condanne precedentemente riportate dagli imputati, superiori a quattro anni di reclusione, escludevano a priori la possibilità di applicare l’articolo 163 del codice penale, rendendo irrilevante ogni discussione in merito.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Suprema Corte si fonda sulla natura stessa dell’istituto del concordato in appello. Si tratta di un patto processuale che, in cambio di una pena potenzialmente più mite e di una rapida definizione del processo, implica la rinuncia a far valere la maggior parte delle doglianze. Permettere un’ampia facoltà di ricorso svuoterebbe di significato l’istituto, trasformandolo in una mera tappa interlocutoria anziché in un epilogo del giudizio di appello. La Corte, citando precedenti specifici, ha ribadito che il controllo di legittimità deve limitarsi a verificare la corretta formazione dell’accordo e la sua fedele trasposizione nella sentenza, senza entrare nel merito delle questioni ormai definite tra le parti. L’inammissibilità è, quindi, la logica e necessaria conseguenza di un ricorso che non rispetta questi confini.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro ciascuno a favore della Cassa delle ammende. L’ordinanza rappresenta un importante monito per la difesa: la scelta di accedere al concordato in appello è una decisione strategica con effetti definitivi. È fondamentale valutare con estrema attenzione i pro e i contro, con la consapevolezza che, una volta raggiunto l’accordo e ratificato dal giudice, le possibilità di impugnazione si riducono drasticamente. La sentenza diventa, a tutti gli effetti, quasi inattaccabile, salvo i rari e specifici vizi procedurali legati alla formazione del consenso.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza basata su un “concordato in appello”?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e circoscritti, come vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, problemi con il consenso del pubblico ministero o se la sentenza del giudice è diversa da quanto concordato.
Quali tipi di motivi di appello vengono rinunciati con il “concordato in appello”?
Con l’accordo si rinuncia a tutti i motivi che non riguardano i vizi specifici dell’accordo stesso. Ad esempio, non si possono più contestare la valutazione delle prove, la determinazione della pena (se non è palesemente illegale) o la mancata valutazione di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di “concordato in appello” viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questa ordinanza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, determinata equitativamente dal giudice, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29079 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29079 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 27/12/1986 COGNOME NOME nato a BENEVENTO il 03/03/1975
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
V
3.
Motivi della decisione
1. I ricorrenti in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli
relazione al reato di cui all’art. 73 DPR 309/1990. Nel caso in esame, previa rinuncia ai motivi in punto di responsabilità, le parti avevano concordato sulla misura dell
pena.
2. Deducono vizio di motivazione, assumendo che l’adesione al cd concordato non esime il giudice dal dovere di argomentare in ordine alla penale responsabilità, mentre nel
caso di specie la motivazione era stata affidata a mere formule di stile; la mancata valutazione delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen; e ( il Formisano)
la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 6
comma
5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017
n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.Per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, non sono deducibili in sede di legittimi
questioni, pur rilevabili d’ufficio, oggetto di motivi di appello rinunciati in fu dell’accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen, nonchè alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illega della sanzione inflitta. Non è invero ammissibile il ricorso in cassazione avverso l sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen, salvo che vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice (, cfr da ultimo Sez. 1 – n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170 – 01; Sez. 5 – n. 46850 del 11/11/2022, Rv. 283878 – 01). Le condanne riportate dagli imputati, superiori a 4 anni di reclusione, escludono l’invocata applicabilità dell’art. cod. pen.
Orbene, é agevole rilevare che i motivi di ricorso esulano da quelli consentiti.
I ricorsi vanno dunque dichiarati inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di quattromila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Lo1.5
Così deciso in Roma, il GLYPH luglio