Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 24521 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 24521 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME nato a NAPOLI il 14/02/1967 NOME COGNOME nato a NAPOLI il 16/03/1991 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ricorso avverso l’indicata sentenza pronunciata ex art. 599-bis c.p.p. su istanza di concordato, gli imputati hanno dedotto rispettivamente nullità della s per mancanza della motivazione e per inosservanza di norme processuali (NOME COGNOME nonché multiple violazioni della legge penale e processuale in relazion utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, alla sussistenza della fattispeci attribuita all’imputato ed al suo presunto ruolo di vertice nell’ambito della stessa COGNOME),
I ricorsi sono inammissibili poiché dedotti per motivi non consentiti.
Deve essere ricordato come ai sensi del comma 5 – bis dell’art. 610 cod. pen.”….la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ric stesso modo la corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sen applicazione della pena su richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata dell’articolo 599 bis”. In applicazione del suddetto principio la Suprema Corte pro dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la s pronunciata in sede di concordato in appello, con ordinanza emessa d’ufficio ed in a di contraddittorio. Al proposito va sottolineata l’assenza di simmetria tra la l dei motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsi
motivi proponibili avverso la sentenza di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen.
ricorso avverso la sentenza del concordato in appello, ex artt. 599-bis e 602 co pen., non è circondata da analoghe previsioni rispetto al patteggiannento; di
modifica legislativa introdotta con la legge n. 103/2017 non ha previsto per il con in appello alcuna ipotesi di censure ricorribili per cassazione stabilendo per ess
la declaratoria di inammissibilità
de plano sicché, in particolare, non sono ipotizzabili
proponibili nemmeno (come parrebbe prospettato con il primo motivo di NOME
NOME) analogie argomentative tra sentenza ex art. 444 cod. proc. p pronuncia ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gue
272969 – 01).
Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relati formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al conse
Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del di appello mentre nessuno spazio può essere ammesso per doglianze attinenti ai m
rinunciati. Del resto, deve ancora essere rammentato che la giurisprudenza prece l’abrogazione del primo concordato in appello aveva già stabilito che in tema
patteggiamento in appello, il giudice d’appello nell’accogliere la richiesta a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen., (oggi art. 599-bis cod. proc. pen tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle previste dall’art. 129 cod. proc. pen. né sull’insussistenza di cause di nullità a inutilizzabilità della prova (vedasi, nel caso concreto, il comune motivo sulla inuti del materiale intercettivo) in quanto, a causa dell’effetto devolutivo, una l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, la cognizione del giudic limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tr dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal cit cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707).
Le impugnazioni sono quindi inammissibili (ex art. 606,co.3 .cod. proc. pen conseguente condanna ex art. 616 c.p.p. dei ricorrenti al pagamento delle processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una som che, valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativa 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dell processuali e Ìdella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 2 maggio 2025