Ricorso Inammissibile Concordato: Quando la Cassazione Chiude la Porta
L’istituto del concordato in appello, noto anche come ‘patteggiamento in appello’, rappresenta uno strumento deflattivo del contenzioso penale, ma i suoi confini sono ben definiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ribadisce un principio cruciale: la rinuncia ai motivi di appello per ottenere l’accordo preclude la possibilità di riproporli in sede di legittimità. Questo rende il ricorso inammissibile concordato un esito quasi certo per chi tenta di rimettere in discussione l’accordo. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: Dall’Accordo in Appello al Ricorso
Un imputato, condannato in primo grado per una serie di reati gravi, tra cui rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, decideva di accedere al concordato in appello. In accordo con il Procuratore Generale, otteneva una parziale riforma della sentenza con una riduzione della pena. L’accordo si basava sulla rinuncia, da parte dell’imputato, a specifici motivi di gravame, tra cui la richiesta di riqualificare il reato di rapina in furto tentato e resistenza.
Nonostante l’accordo raggiunto e formalizzato dalla Corte d’Appello, la difesa dell’imputato presentava ricorso per cassazione, sollevando proprio la questione della mancata riqualificazione del reato. Si trattava, in sostanza, di uno dei punti ai quali si era rinunciato per poter beneficiare della riduzione di pena.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile Concordato
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e in linea con il suo consolidato orientamento. La Corte ha chiarito che l’impugnazione di una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale non è un’occasione per riesaminare il merito della vicenda, ma è circoscritta a vizi specifici.
I Limiti dell’Impugnazione ex art. 599-bis c.p.p.
Il provvedimento in esame sottolinea che il ricorso per cassazione contro una sentenza frutto di concordato è consentito solo per contestare:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo.
2. Difetti nel consenso del pubblico ministero.
3. Un contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all’accordo raggiunto tra le parti.
4. L’illegalità della sanzione inflitta, qualora essa sia al di fuori dei limiti edittali o di una tipologia diversa da quella prevista dalla legge.
Al di fuori di queste ipotesi, ogni altra doglianza è preclusa.
La Rinuncia ai Motivi come Elemento Fondante
Il cuore della decisione risiede nel valore della rinuncia. Per la Corte, la rinuncia a specifici motivi di appello è l’elemento che bilancia il beneficio della riduzione di pena. Rimettere in discussione un motivo rinunciato equivarrebbe a violare i termini dell’accordo stesso, vanificandone la logica e la funzione processuale. Nel caso di specie, la questione della qualificazione giuridica del fatto era stata espressamente oggetto di rinuncia, pertanto non poteva essere legittimamente riproposta in Cassazione.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte Suprema ha motivato la sua decisione richiamando la natura stessa del concordato in appello. Si tratta di un accordo processuale che si fonda su un ‘do ut des’: l’imputato rinuncia a contestare alcuni punti della sentenza di primo grado e, in cambio, ottiene un trattamento sanzionatorio più favorevole, concordato con l’accusa. Permettere all’imputato di riproporre i motivi rinunciati significherebbe minare la stabilità dell’accordo e l’economia processuale che lo strumento mira a garantire. La questione riproposta nel ricorso, emergendo dalla lettura della sentenza, era proprio uno dei motivi d’appello rinunciati per concludere l’accordo. Di conseguenza, il ricorso non poteva che essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un monito chiaro per la prassi legale: la scelta di aderire a un concordato in appello deve essere ponderata attentamente. Una volta che si rinuncia a determinati motivi di impugnazione, la strada per contestarli in Cassazione è sbarrata, salvo i ristretti casi di vizi procedurali o di pena illegale. La decisione rafforza la stabilità degli accordi processuali e conferma che la rinuncia ai motivi non è un atto formale, ma un impegno sostanziale che definisce i limiti del successivo giudizio di legittimità. L’esito è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, a conferma della totale infondatezza del gravame.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
Sì, ma solo per motivi specifici. Il ricorso è consentito unicamente se si contestano vizi relativi alla formazione della volontà delle parti, al consenso del pubblico ministero, se la decisione del giudice è difforme dall’accordo, o se la pena applicata è illegale.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché l’imputato ha tentato di sollevare una questione (la riqualificazione del reato) a cui aveva esplicitamente rinunciato per poter ottenere i benefici del concordato in appello. Tale motivo non rientra tra quelli ammessi per l’impugnazione di questo tipo di sentenze.
Cosa succede se si ripropone un motivo di appello a cui si è rinunciato nel concordato?
Come dimostra il caso in esame, riproporre un motivo a cui si è rinunciato per accedere al concordato porta alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Inoltre, l’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25642 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 25642 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE d’APPELLO di MESSINA udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; ricorso trattato de plano
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Messina, in accogliment dell’istanza di concordato in appello formulata dall’imputato e acconsenti Procuratore Generale ha parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunal Messina dell’8 giugno 2023 riducendo la pena per i reati di rapina aggra resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, ricettazione e possesso ingiusti di arnesi atti allo scasso.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha impugnato la sentenza per la manc valutazione della qualificazione della contestata rapina in termini di furto ten resistenza.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599bis cod. proc. infatti consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazion volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece cons proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, infine, a vizi attin determinazione della pena oggetto dell’accodo processuale intercorso tra le purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inf quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla pena prevista dal (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, COGNOME; Sez. 2, n. 30990 dell’1. Gueli). Ebbene emerge dalla lettura della sentenza che proprio la question riproposta in questa sede rientrava tra i motivi di appello (nel primo e nel sec
essi) che sono stati rinunciati al fine di concludere l’accordo sul quale si poggia concordato. Da ciò, l’inammissibilità del ricorso.
L’inammissibilità dei ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Ro a, il 31 maggio 2024
Il Co sigliere estensore
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La Presidente