Ricorso Inammissibile Concordato Appello: Quando l’Accordo Chiude la Porta alla Cassazione
L’istituto del concordato in appello, o patteggiamento in secondo grado, rappresenta uno strumento processuale di grande importanza per la definizione dei giudizi penali. Tuttavia, la scelta di percorrere questa strada comporta conseguenze precise, soprattutto per quanto riguarda le successive possibilità di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi confini entro cui è possibile ricorrere contro una sentenza frutto di tale accordo, evidenziando come un ricorso inammissibile concordato appello sia l’esito quasi certo quando si tenta di rimettere in discussione il merito della colpevolezza.
Il Caso: Dal Furto Aggravato al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per il reato di furto aggravato. In sede di appello, la difesa dell’imputata ha raggiunto un accordo con la Procura Generale, ai sensi dell’art. 599-bis del codice di procedura penale. La Corte d’Appello, accogliendo la richiesta congiunta, ha parzialmente riformato la sentenza, concedendo le attenuanti generiche e riducendo la pena a tre anni di reclusione e 600 euro di multa.
Nonostante l’accordo, la difesa ha deciso di proporre ricorso per cassazione. Il motivo principale del ricorso era la presunta violazione di legge: la Corte d’Appello avrebbe omesso di valutare la possibile sussistenza di cause di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 c.p.p., sostenendo che mancassero prove a carico dell’imputata e che, anzi, vi fossero elementi a sostegno di un alibi.
La Decisione sul Ricorso Inammissibile Concordato Appello
La Suprema Corte di Cassazione ha stroncato sul nascere le doglianze della ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza formale. La decisione si fonda su un principio consolidato in giurisprudenza: l’accesso al concordato in appello implica una rinuncia implicita a far valere determinati motivi di impugnazione, in particolare quelli che attengono alla valutazione di merito della responsabilità penale.
La Corte ha specificato che un ricorso inammissibile concordato appello è la naturale conseguenza di un’impugnazione che non si concentra sui vizi specifici dell’accordo, ma tenta di riaprire una discussione che l’accordo stesso mirava a chiudere.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione dell’ordinanza è netta e si basa su precedenti giurisprudenziali. I giudici hanno chiarito che l’impugnazione di una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è consentita solo per motivi molto specifici. Questi includono:
1. Vizi nella formazione della volontà della parte di accedere all’accordo (es. errore, violenza o dolo).
2. Problemi relativi al consenso prestato dal pubblico ministero.
3. Una pronuncia del giudice difforme rispetto a quanto concordato tra le parti.
Al di fuori di queste ipotesi, il ricorso è precluso. In particolare, sono inammissibili le doglianze relative ai “motivi rinunciati” e, come nel caso di specie, alla “mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.”. Scegliendo il concordato, l’imputato accetta la condanna in cambio di una pena ridotta, rinunciando implicitamente a contestare la propria colpevolezza nel merito. Tentare di farlo successivamente in Cassazione costituisce un’azione processualmente non consentita.
Di conseguenza, la Corte non solo ha dichiarato l’inammissibilità, ma ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende, a causa della palese infondatezza e colpa nell’aver proposto l’impugnazione.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per avvocati e imputati: il concordato in appello è una scelta strategica che offre il vantaggio di una pena certa e più mite, ma al prezzo di una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Prima di aderire a tale istituto, è essenziale una valutazione approfondita dei potenziali motivi di ricorso e delle probabilità di successo di un’eventuale impugnazione nel merito. Una volta siglato l’accordo e ottenuta la sentenza conforme, lo spazio per contestarla in Cassazione si riduce drasticamente ai soli vizi procedurali dell’accordo stesso, escludendo qualsiasi nuova discussione sulla colpevolezza. La pronuncia serve da monito: un utilizzo improprio dello strumento del ricorso per cassazione in questi casi porta non solo a una declaratoria di inammissibilità, ma anche a significative sanzioni economiche.
È possibile presentare ricorso in Cassazione dopo un ‘concordato in appello’ per chiedere l’assoluzione?
No, la sentenza stabilisce che non è ammissibile un ricorso in Cassazione che lamenti la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento (assoluzione) ex art. 129 c.p.p. dopo che le parti hanno raggiunto un accordo sulla pena in appello.
Quali sono gli unici motivi validi per impugnare in Cassazione una sentenza emessa a seguito di concordato in appello?
I motivi ammissibili sono limitati a questioni che riguardano la formazione della volontà della parte di accedere all’accordo, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta, o il caso in cui il contenuto della pronuncia del giudice sia difforme da quanto concordato.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione per motivi non consentiti dopo un concordato in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, determinata dal giudice in base alla colpa nell’aver proposto un’impugnazione palesemente infondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26445 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26445 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 ottobre 2023 la Corte di appello di Palermo, a seguito del gravame interposto nell’interesse di NOME COGNOME e della richiesta ex art. 599-bis cod. proc. pen. avanzata dal suo procuratore speciale, in parziale riforma della pronuncia resa il 22 marzo 2022 dal Tribunale di Trapani, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, ha ridotto ad anni tre di reclusione ed euro 600 di multa la pena irrogat all’imputata, confermando nel resto la decisione di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per il delitto di furto aggravato.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, denunciando -sub specie dell’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), cod. proc. pen. – che la Corte di mer avrebbe omesso di valutare l’assenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cit., mancando elementi di prova a carico dell’imputata ed anzi constando che ella al momento del fatto si trovasse in altro luogo.
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite. Difatti:
-«in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili l doglianze relative a motivi rinunciati» e «alla mancata valutazione delle condizioni d proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 – dep. 2020, NOME., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102 – 01).
L’inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi in capo profili di colpa in ragione dell’evident inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2024.