Ricorso inammissibile: quando l’appello è troppo generico
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche un’estrema precisione nella formulazione dei motivi. Un’impugnazione vaga e non sufficientemente dettagliata rischia di essere subito archiviata come un ricorso inammissibile, con conseguenze negative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
Il caso in esame trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. La ricorrente, ritenuta penalmente responsabile nel giudizio di secondo grado, ha deciso di impugnare la decisione davanti alla Suprema Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, sosteneva che la sentenza d’appello fosse caratterizzata da insufficienza e manifesta illogicità per un presunto travisamento dei fatti e delle prove processuali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della questione, ha esaminato l’unico motivo di ricorso proposto dalla difesa. L’esito, tuttavia, è stato netto e sfavorevole alla ricorrente. I giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo presentato fosse generico e indeterminato, poiché non rispettava i requisiti di specificità imposti dalla legge. Di conseguenza, oltre a non esaminare il merito della questione, la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: la specificità del ricorso come requisito fondamentale
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine della procedura penale, sancito dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a una critica generica della motivazione della sentenza impugnata. La difesa non aveva indicato con precisione quali fossero gli elementi fattuali o probatori travisati, né aveva specificato perché la motivazione della Corte d’Appello fosse da considerarsi illogica o insufficiente. Questa carenza ha impedito alla Cassazione di individuare i rilievi concreti mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato di legittimità. In sostanza, un ricorso inammissibile è tale perché non mette il giudice nelle condizioni di comprendere esattamente quale sia il punto della decisione che si contesta e per quali ragioni.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per ogni difensore: un ricorso per cassazione non è una semplice riproposizione delle proprie tesi, ma una critica mirata e argomentata della sentenza che si impugna. È indispensabile che i motivi siano specifici, indicando con esattezza le parti della motivazione contestate e le prove che si assumono travisate. Una censura generica, che si limita a denunciare un’illogicità senza argomentarla in modo puntuale, è destinata a fallire. La conseguenza non è solo la mancata revisione del caso, ma anche un aggravio di costi per l’assistito, che si vedrà condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Pertanto, la redazione di un ricorso efficace richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata e la capacità di costruire argomentazioni giuridiche precise e ben fondate.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. La ricorrente non ha indicato in modo specifico gli elementi e le ragioni a sostegno della sua contestazione, violando i requisiti di specificità previsti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per chi lo presenta?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Cosa richiede la legge per presentare un ricorso valido in Cassazione?
La legge richiede che i motivi di ricorso siano specifici. È necessario indicare chiaramente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che si contestano nella sentenza impugnata, in modo da permettere al giudice di valutare con precisione i rilievi mossi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6407 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6407 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ARGENTA il 01/10/1959
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’insufficienza e la manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali fondanti il giudizio di penale responsabilità della prevenuta, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21/01/2025 Il Con igliere Estensore