Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è un passo cruciale nel processo penale, ma farlo senza rispettare i requisiti di specificità può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per l’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità di un motivo di ricorso possa vanificare ogni possibilità di difesa, confermando la condanna e aggiungendo ulteriori spese.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un imputato da parte del Tribunale, confermata successivamente dalla Corte di Appello. La condanna riguardava il reato previsto dall’art. 7, comma 15-bis del Codice della Strada, e prevedeva una pena di quattro mesi di arresto e 1.333,00 euro di ammenda. Insoddisfatto della decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e la Sua Genericità
L’imputato lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza della Corte di Appello fosse completamente priva di un ragionamento logico-deduttivo. Tuttavia, questa doglianza è stata formulata in termini astratti e generici, senza scendere nel dettaglio delle presunte lacune argomentative del provvedimento impugnato.
Perché il ricorso inammissibile è stato respinto
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando come l’atto di impugnazione non superasse il necessario vaglio di ammissibilità. Secondo gli Ermellini, un ricorso, per essere valido, deve contenere una chiara e specifica illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sostengono, come prescritto dagli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: l’atto di impugnazione non può limitarsi a una critica generica, ma deve instaurare un “confronto puntuale” con le argomentazioni della sentenza che si intende contestare. È necessario indicare con precisione gli elementi di fatto e le ragioni di diritto che fondano il dissenso, spiegando perché la decisione del giudice di merito sarebbe errata. Nel caso di specie, il ricorso era privo di questa specificità, limitandosi a una censura astratta sulla presunta assenza di logica nella motivazione, senza però indicare quali passaggi della sentenza fossero viziati e perché. Questa carenza strutturale ha reso impossibile per la Corte esaminare il merito della questione, portando inevitabilmente alla dichiarazione di inammissibilità.
Conclusioni
La decisione in commento serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede rigore e precisione. Un ricorso generico non solo è inefficace, ma comporta anche conseguenze negative per il ricorrente. La declaratoria di inammissibilità, infatti, non solo rende definitiva la condanna, ma obbliga il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in questo caso fissata in 3.000,00 euro, in favore della Cassa delle ammende. Per gli operatori del diritto, ciò sottolinea l’importanza di costruire un’impugnazione solida, dettagliata e strettamente ancorata alle argomentazioni della sentenza impugnata, quale unico modo per superare il vaglio di ammissibilità e sperare in una riforma della decisione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era generico e non specificava in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della richiesta. Mancava un confronto diretto con le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dalla legge.
Quali sono i requisiti essenziali per un ricorso in Cassazione?
Secondo la Corte, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono ogni richiesta, instaurando un confronto puntuale e critico con le motivazioni del provvedimento che si contesta, al fine di dimostrarne l’erroneità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38104 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38104 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
2.(Z 1. Con sentenza del 1.12 – qiugnsl 2025 la Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione del locale Tribunale del 12 gennaio 2024 con cui NOME era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1333,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione assumendo che la sentenza impugnata risulta priva di qualsivoglia ragionamento logico-deduttivo.
il ricorso é inammissibile.
Ed invero, il motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto è privo dell’illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto che lo sorreggono; ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), deve, infatti, indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, sì da condurre a decisione differente.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025