Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Firma dell’Avvocato
Quando si arriva all’ultimo grado di giudizio, la forma diventa sostanza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta della mancata sottoscrizione da parte di un avvocato specializzato. Questo caso serve da monito sull’importanza di affidarsi a professionisti abilitati per navigare le complesse acque della giustizia di legittimità.
I Fatti del Caso
Un soggetto, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (reati in materia di stupefacenti di lieve entità), decideva di impugnare tale decisione. L’imputato presentava ricorso per cassazione, lamentando un vizio nella motivazione della sentenza relativo alla pena concordata.
Tuttavia, l’atto di ricorso veniva sottoscritto personalmente dall’imputato stesso, senza l’assistenza di un legale qualificato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della doglianza, ovvero non ha valutato se la motivazione sulla pena fosse o meno corretta. La sua attenzione si è fermata a un controllo preliminare di natura puramente formale, che si è rivelato fatale per l’esito dell’impugnazione.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: un ricorso inammissibile per vizio di forma
La motivazione della Corte si basa su una norma precisa e inderogabile del codice di procedura penale: l’articolo 613, comma 1. Questa disposizione stabilisce che, nel procedimento davanti alla Corte di Cassazione, gli atti di impugnazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.
La legge impone questo requisito per garantire un ‘filtro’ qualitativo. Il giudizio di Cassazione è un giudizio di legittimità, estremamente tecnico, in cui non si ridiscutono i fatti, ma si valuta solo la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. La sottoscrizione da parte di un avvocato cassazionista assicura che il ricorso sia tecnicamente ben impostato e non meramente dilatorio o infondato. La sottoscrizione personale della parte, pertanto, costituisce un vizio insanabile che impedisce alla Corte di esaminare qualunque altra questione.
Conclusioni: le implicazioni pratiche della decisione
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, evidenzia come nel diritto processuale la forma sia essenziale per la tutela dei diritti. Ignorare le regole procedurali, anche quelle che possono sembrare meri formalismi, può precludere l’accesso alla giustizia.
In secondo luogo, la condanna al pagamento di una somma cospicua alla Cassa delle ammende non è solo una sanzione, ma un deterrente contro la presentazione di ricorsi avventati o privi dei requisiti di legge. La conseguenza pratica per il ricorrente è duplice: la sentenza di condanna diventa definitiva e si aggiunge un ulteriore onere economico. L’insegnamento è chiaro: il percorso verso la Corte di Cassazione richiede obbligatoriamente la guida di un professionista specializzato, la cui firma non è un optional, ma la chiave d’accesso al giudizio di legittimità.
È possibile presentare personalmente un ricorso in Cassazione penale?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, il ricorso in Cassazione è inammissibile se sottoscritto personalmente dalla parte. Deve essere obbligatoriamente firmato da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per un vizio di forma?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, come in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, qui pari a tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo era stato presentato il ricorso?
Il ricorrente aveva impugnato la sentenza emessa a seguito di patteggiamento, deducendo un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. Tuttavia, la Corte non ha potuto esaminare questo motivo nel merito a causa dell’inammissibilità formale del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8757 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8757 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARI il 28/11/1983
avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di TRANI
-dato avviso allc-parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
· COGNOME NOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R.309 deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso, a norma dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto sottosc dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte cassazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente