Ricorso inammissibile: quando le critiche generiche non bastano
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un importante insegnamento sulla corretta formulazione dei motivi di impugnazione. Quando si contesta una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso; è necessario articolare critiche precise e circostanziate. Vediamo perché un ricorso inammissibile può essere la conseguenza di un approccio non sufficientemente specifico, analizzando il caso di specie.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’oggetto della contestazione era l’entità della pena inflitta. In particolare, il ricorrente lamentava una presunta carenza di motivazione e una violazione di legge da parte dei giudici di secondo grado per essersi discostati dal minimo edittale, ovvero dalla pena minima prevista per il reato contestato.
L’imputato sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la scelta di una sanzione più severa rispetto al minimo consentito dalla legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e li ha ritenuti del tutto inadeguati. Con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa declaratoria non entra nel merito della questione (se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello preliminare, sancendo che l’impugnazione non possedeva i requisiti minimi per essere discussa.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per chi promuove un’impugnazione temeraria o infondata.
Le motivazioni di un ricorso inammissibile
La chiave della decisione risiede nella natura delle contestazioni mosse dal ricorrente. La Cassazione le ha definite ‘censure del tutto generiche’. Questo significa che l’imputato non ha individuato specifici vizi logici o giuridici nel ragionamento della Corte d’Appello. Si è limitato a criticare in modo astratto il trattamento punitivo ricevuto.
Al contrario, i giudici di legittimità hanno rilevato che la sentenza impugnata era supportata da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’ e che aveva preso in adeguata considerazione le argomentazioni difensive. In pratica, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo coerente le ragioni della sua decisione sulla pena, rendendo le critiche del ricorrente prive di fondamento specifico.
Le conclusioni: implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti o esprimere un mero dispiacere per la condanna. È uno strumento di controllo della legittimità, volto a correggere errori di diritto o vizi logici manifesti.
Per chi intende impugnare una sentenza, la lezione è chiara: è indispensabile formulare motivi specifici, indicando con precisione quali passaggi della motivazione siano errati e per quali ragioni giuridiche. Le lamentele generiche non solo non portano ad alcun risultato, ma possono anche comportare un aggravio di costi, come dimostra la condanna al pagamento delle spese e della sanzione alla Cassa delle ammende.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le contestazioni relative all’entità della pena erano formulate in modo del tutto generico, mentre la sentenza impugnata era sorretta da una motivazione sufficiente e non illogica.
Cosa contestava nello specifico il ricorrente?
Il ricorrente contestava la carenza di motivazione e la violazione di legge riguardo all’entità della pena irrogata, in particolare per il fatto che si discostasse dal minimo previsto dalla legge (minimo edittale).
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19823 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19823 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto da NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la carenza motivazionale e la violazione di legge in ordine all’entità della pena irrogata (segnatamente quanto al discostamento dal minimo edittale), è indeducibile in quanto prospetta censure del tutto generiche afferenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024
Il Consigliere Estensore