Ricorso inammissibile: la Cassazione boccia le censure generiche
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, la specificità dei motivi è un requisito fondamentale. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di censure vaghe e non pertinenti. Con l’ordinanza n. 7042 del 2024, la Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando inammissibile un ricorso che criticava in modo generico la determinazione della pena senza un reale confronto con la sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il ricorrente contestava la decisione di secondo grado, ma i suoi motivi di doglianza si concentravano esclusivamente sulla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. Tuttavia, l’atto di impugnazione non andava oltre una generica lamentela, omettendo di analizzare e criticare in modo puntuale il ragionamento logico-giuridico che aveva guidato i giudici d’appello nella loro decisione.
La Decisione della Suprema Corte e le ragioni del ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La Corte ha osservato che il motivo addotto dal ricorrente era viziato da genericità. Invece di costruire una critica argomentata, il ricorso si limitava a esprimere un dissenso sulla pena, senza però confrontarsi con l’articolata motivazione che la Corte d’Appello aveva fornito a sostegno della propria determinazione sanzionatoria.
L’Importanza della Specificità dei Motivi
Per la Cassazione, non è sufficiente affermare che una pena sia ingiusta. È necessario che il ricorso spieghi perché la motivazione della sentenza impugnata è errata, illogica o contraddittoria. L’impugnazione deve instaurare un dialogo critico con la decisione precedente, evidenziandone le falle. Un ricorso che non assolve a questo compito viene considerato generico e, di conseguenza, non supera il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due passaggi logici chiari e distinti. In primo luogo, ha ritenuto che il motivo del ricorso fosse inammissibile proprio perché consisteva in “generiche censure in ordine alla determinazione della pena, senza alcun confronto con la articolata motivazione resa a riguardo dalla sentenza impugnata”. Questo significa che il ricorso non ha soddisfatto il requisito minimo di specificità richiesto dalla legge. In secondo luogo, la Corte ha rilevato che tale vizio procedurale comporta inevitabilmente la dichiarazione di inammissibilità. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o mal formulati.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza, pur nella sua brevità, offre un’importante lezione pratica. Chi intende impugnare una sentenza penale in Cassazione deve assicurarsi che il proprio ricorso sia redatto con la massima precisione e specificità. Ogni critica mossa alla sentenza deve essere supportata da un’analisi puntuale della motivazione del giudice precedente. Presentare un ricorso inammissibile basato su lamentele generiche non solo è inutile ai fini della revisione del giudizio, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di un approccio tecnico e rigoroso nella redazione degli atti giudiziari, evitando impugnazioni superficiali che non hanno alcuna possibilità di successo.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici e non si confrontano in modo specifico e critico con le argomentazioni contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese del processo e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro.
È sufficiente lamentarsi della pena per ottenere una revisione dalla Corte di Cassazione?
No, non è sufficiente. Secondo l’ordinanza, le critiche (definite “censure”) devono essere specifiche e devono contestare punto per punto la motivazione fornita dal giudice precedente; non possono essere semplici lamentele generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7042 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BOLOGNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente a oggett generiche censure in ordine alla determinazione della pena, senza alcun confronto con la articolata motivazione resa a riguardo dalla sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024