Ricorso Inammissibile: Quando la Genericità Costa Cara
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come la presentazione di un ricorso inammissibile possa avere conseguenze negative per il proponente, non solo dal punto di vista processuale ma anche economico. Il caso riguarda un appello basato sulla presunta violazione del principio del ne bis in idem e su una richiesta di ricalcolo della pena, giudicato dalla Suprema Corte come manifestamente infondato e generico.
I Fatti del Caso
Un individuo, già condannato, proponeva ricorso contro un’ordinanza della Corte d’Appello che aveva respinto le sue richieste in fase di esecuzione della pena. L’appellante sosteneva che il giudice avesse commesso un errore di diritto e non avesse motivato adeguatamente il rigetto della sua istanza. In particolare, lamentava la violazione del principio del ne bis in idem, secondo cui nessuno può essere processato due volte per lo stesso fatto, e chiedeva una rideterminazione del trattamento sanzionatorio complessivo.
La questione centrale ruotava attorno al modo in cui erano stati calcolati gli aumenti di pena, specificamente l’ordine di applicazione dell’aumento per la recidiva rispetto a quello per la continuazione tra reati. Il ricorrente riteneva che tale calcolo fosse errato e lesivo dei suoi diritti.
L’Analisi della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato l’appello e lo ha rapidamente liquidato come manifestamente infondato. Secondo i giudici supremi, le censure mosse dal ricorrente erano del tutto generiche e non si confrontavano in modo specifico con le argomentazioni logico-giuridiche esposte nell’ordinanza impugnata. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso inammissibile sin dall’inizio.
La Corte ha sottolineato che il giudice territoriale aveva correttamente escluso la violazione del divieto di ne bis in idem. Inoltre, aveva chiarito che, nel calcolo della pena, l’aumento per la recidiva era stato correttamente applicato prima di quello relativo alla continuazione dei reati. Il ricorso, non riuscendo a scalfire questa motivazione, si è rivelato privo di qualsiasi fondamento giuridico.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte si basa su un principio consolidato della procedura penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione che si intende impugnare. Non è sufficiente una lamentela generica o la semplice riproposizione di argomenti già respinti in precedenza. La Corte ha ritenuto che il ricorso mancasse di questa specificità, rendendolo sterile e, di conseguenza, inammissibile.
In base all’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto congrua la somma di tremila euro, evidenziando che la presentazione di un ricorso manifestamente infondato integra un profilo di colpa, come stabilito anche dalla Corte Costituzionale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione per chi intende adire la Corte di Cassazione: l’impugnazione deve essere fondata su motivi solidi, specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma espone il ricorrente a sanzioni economiche significative. La decisione sottolinea il ruolo della Cassazione come giudice di legittimità, che non riesamina i fatti del processo ma valuta la corretta applicazione delle norme di diritto e la coerenza della motivazione. La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria serve anche da deterrente contro la presentazione di appelli dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché le argomentazioni del ricorrente erano generiche, inconferenti e non criticavano in modo specifico le motivazioni della decisione del giudice precedente.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente sosteneva la violazione del principio del ‘ne bis in idem’ (divieto di un secondo processo per lo stesso fatto) e chiedeva una nuova determinazione della sua pena, ritenendo errato il calcolo degli aumenti per recidiva e continuazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma aggiuntiva di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, a causa della colpa riscontrata nella presentazione di un ricorso manifestamente infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39620 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39620 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
STRUMMIELLO NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.
Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato;
Premesso che NOME COGNOME lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice dell’esecuzione nel respingere la richiesta di riconoscimento della violazione del ne bis idem e di rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio;
Considerato, che le censure risultano del tutto generiche ed inconferenti atteso che non si confrontano con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale che ha escluso la lamentata violazione del divieto del ne bis in idem e ha osservato che l’aumento di pena per la recidiva era stato applicato prima di quello relativo alla continuazione;
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, e che il ricorrente deve essere condanNOME, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., a pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2025.