Ricorso Inammissibile: Quando la Motivazione Sintetica Basta alla Cassazione
Un ricorso inammissibile rappresenta uno degli esiti più netti nel giudizio di Cassazione, segnalando che l’impugnazione non possiede i requisiti minimi per essere esaminata nel merito. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i confini entro cui un ricorso, basato su critiche al trattamento sanzionatorio, viene respinto quando la motivazione del giudice d’appello, seppur breve, risulta logicamente coerente.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da due imputati avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. Le loro doglianze si concentravano esclusivamente sul trattamento sanzionatorio. In particolare:
* Il primo ricorrente contestava il riconoscimento della recidiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
* Il secondo ricorrente si doleva della quantificazione della pena e, anch’egli, del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Entrambi, in sostanza, chiedevano alla Corte di Cassazione una rivalutazione di aspetti puramente discrezionali, tipici del giudizio di merito.
Il Ricorso Inammissibile e i Limiti del Giudizio di Legittimità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su un principio cardine della procedura penale: la distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. I giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) valutano i fatti e le prove. La Corte di Cassazione, invece, interviene solo per correggere errori di diritto, ovvero quando la legge è stata interpretata o applicata in modo errato.
Nel caso specifico, la Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione per le sue decisioni, anche se in modo sintetico. Questa motivazione non è stata giudicata né “manifestamente illogica” né “contraddittoria”. Di conseguenza, le obiezioni dei ricorrenti non sollevavano un problema di violazione di legge, ma introducevano una “questio facti”, cioè una richiesta di riconsiderare i fatti e le valutazioni che sono di esclusiva competenza dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di “manifesta infondatezza”. Un ricorso è manifestamente infondato quando le sue argomentazioni sono palesemente prive di pregio giuridico. La Corte ha stabilito che chiedere una nuova valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche o sulla congruità della pena, a fronte di una motivazione del giudice d’appello che esiste e non presenta vizi logici evidenti, equivale a chiedere alla Cassazione di svolgere un compito che non le spetta.
La Corte ha quindi ribadito che il suo ruolo non è quello di un “terzo grado” di giudizio, ma di garante della corretta applicazione della legge. Pertanto, se il giudice di merito ha esercitato il suo potere discrezionale fornendo una giustificazione coerente, la scelta non è sindacabile in sede di legittimità. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per i ricorrenti di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende presentare ricorso in Cassazione. È fondamentale che i motivi di ricorso si concentrino su vizi di legittimità, come l’errata interpretazione di una norma o una motivazione totalmente assente, manifestamente illogica o contraddittoria. Tentare di ottenere una riconsiderazione del trattamento sanzionatorio basandosi su una diversa valutazione degli elementi di fatto è una strategia destinata al fallimento. Il ricorso inammissibile non è solo un esito processuale sfavorevole, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’imputato.
Perché i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili?
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili perché ritenuti manifestamente infondati. La Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione, seppur sintetica, non manifestamente illogica o contraddittoria, e che le doglianze sollevate dai ricorrenti riguardavano questioni di fatto non valutabili in sede di legittimità.
Cosa significa che le doglianze introducono una ‘questio facti’?
Significa che i ricorrenti non contestavano un errore nell’applicazione della legge, ma chiedevano una nuova valutazione dei fatti e delle circostanze del caso (come il riconoscimento delle attenuanti generiche o la quantificazione della pena), un’attività che spetta ai giudici di merito (primo e secondo grado) e non alla Corte di Cassazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per i ricorrenti?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46500 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46500 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a NOME COGNOME VETERE il 13/12/1968 COGNOME nato a SANTA NOME COGNOME VETERE il 28/03/2000
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letti i ricorsi proposti nell’interesse di COGNOME NOME e COGNOME Leon avverso la sentenza in epigrafe indicata;
rilevato che entrambi i ricorrenti formulano motivi attinenti al trattamento sanzionatorio e, in particolare, COGNOME contesta il riconoscimento della recidiva e il mancato riconoscimento delle generiche, mentre COGNOME si duole della quantificazione della pena e dell’omesso riconoscimento delle generiche;
ritenuto che entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, posto che la Corte di appello ha, sia pur sinteticamente, motivato in ordine alle suddette doglianze, senza che la motivazione risulti manifestamente illogica o contraddittoria, sicchè le doglianze dei ricorrenti introducono una questio facti non valutabile in sede di legittimità;
ritenuto, pertanto, che ii ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
Il Consigliere esten
La Presidnte