Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando le Censure Generiche Non Bastano
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato nel nostro ordinamento. Quando le motivazioni di un appello si limitano a contestazioni generiche e fattuali, senza sollevare questioni di legittimità, la Suprema Corte non può fare altro che respingerlo, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo questa decisione per comprendere i principi applicati.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Bologna. La responsabilità dell’imputato era stata affermata sulla base di prove ritenute solide e convergenti, in particolare il riconoscimento effettuato da ben tre testimoni oculari. Nonostante questo quadro probatorio, l’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, cercando di ribaltare la decisione a lui sfavorevole.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 29 gennaio 2024, ha posto fine al percorso giudiziario del ricorrente. L’esito è stato netto: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte non è entrata nel merito della vicenda, poiché ha riscontrato un vizio fondamentale nel modo in cui l’appello era stato formulato. Le doglianze presentate sono state qualificate come ‘generiche censure in fatto’, ovvero critiche non specifiche che miravano a una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa al giudice di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è sintetica ma estremamente chiara. I giudici hanno sottolineato che la sentenza impugnata aveva correttamente fondato la declaratoria di responsabilità su elementi probatori robusti: il riconoscimento del ricorrente da parte di tre testimoni che avevano assistito ai fatti.
Inoltre, la Corte d’Appello aveva anche valutato le dichiarazioni di un altro soggetto, ritenendole irrilevanti ai fini della decisione. Secondo la Cassazione, questa valutazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, se motivata logicamente come in questo caso, non è sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente, pertanto, ha tentato di ottenere dalla Cassazione una nuova e diversa lettura dei fatti, compito che esula dalle funzioni della Suprema Corte. Di fronte a un ricorso così strutturato, l’unica conclusione possibile era la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti. È un rimedio straordinario volto a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Chi intende adire la Suprema Corte deve formulare motivi specifici, attinenti a violazioni di legge o vizi logici manifesti della sentenza, e non generiche lamentele sulla valutazione delle prove.
Le conseguenze di un ricorso inammissibile sono severe: oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, il ricorrente è stato obbligato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione che funge da deterrente contro la presentazione di appelli palesemente infondati o dilatori.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le motivazioni erano censure generiche in fatto, ossia critiche non specifiche sulla ricostruzione degli eventi, a fronte di una sentenza di condanna basata su prove solide come il riconoscimento da parte di tre testimoni oculari.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Su cosa si basava la condanna impugnata?
La condanna si basava principalmente sul riconoscimento del ricorrente da parte di tre testimoni oculari e sulla valutazione di irrilevanza delle dichiarazioni di un altro testimone, decisione ritenuta corretta e non censurabile dalla Corte di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso è inammissibile perché avente generiche censure in fatto in ordine alla responsabilità correttamente affermata da sulla base del riconoscimento del ricorrente da parte di tre testimoni oculari e del rilievo della irrilevanza delle dichiarazioni del COGNOME;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la co ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/01/2024