Ricorso Inammissibile in Cassazione: Analisi di un’Ordinanza
Quando si impugna una sentenza, è fondamentale rispettare precise regole procedurali. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per far valere le proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative. Un’ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, condannando un ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un individuo. L’impugnazione era diretta contro una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze nell’ottobre del 2024. Il ricorrente, tramite il suo legale, ha cercato di ottenere l’annullamento o la riforma di tale decisione, portando la questione all’ultimo grado di giudizio.
La Decisione della Corte: il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, riunitasi in udienza nell’aprile del 2025, ha esaminato il ricorso. L’esito, tuttavia, non è stato favorevole al proponente. Con una sintetica ordinanza, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile.
Questa declaratoria ha impedito alla Corte di entrare nel merito delle questioni sollevate. Invece di valutare se le doglianze del ricorrente fossero fondate o meno, i giudici si sono fermati a un controllo preliminare, riscontrando un vizio che ha reso l’atto non idoneo a proseguire.
Le conseguenze di tale decisione sono state immediate e chiare:
1. Condanna alle spese processuali: Il ricorrente è stato obbligato a sostenere i costi del giudizio di Cassazione.
2. Sanzione pecuniaria: È stata disposta una condanna al pagamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
L’ordinanza in esame non esplicita i motivi specifici che hanno portato alla declaratoria di inammissibilità. Questa sinteticità è comune in provvedimenti di questo tipo, dove la Corte si limita a certificare l’esito senza una dettagliata esposizione delle ragioni. In generale, un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per diverse cause, come la presentazione fuori termine, la mancanza di motivi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la violazione di legge o il vizio di motivazione), o la proposizione di questioni che implicherebbero una nuova valutazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
La decisione, quindi, si fonda su un vizio procedurale o su una non conformità dell’atto ai requisiti imposti dal codice di procedura penale, che ha troncato sul nascere la possibilità di un esame di merito.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono rilevanti. Essa sottolinea che l’accesso alla Corte di Cassazione è un rimedio eccezionale, soggetto a rigorosi filtri di ammissibilità. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche una sanzione economica che funge da deterrente contro impugnazioni dilatorie o manifestamente infondate. La condanna a pagare tremila euro alla Cassa delle ammende non è una semplice refusione delle spese, ma una vera e propria sanzione che grava sul ricorrente per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo del giudizio di legittimità. Questo caso serve da monito sull’importanza di una valutazione attenta e professionale prima di intraprendere la via del ricorso in Cassazione.
Cosa significa quando un ricorso viene dichiarato ‘inammissibile’ dalla Corte di Cassazione?
Significa che la Corte non esamina il merito della questione perché l’atto di impugnazione non rispetta i requisiti formali o sostanziali richiesti dalla legge. Di conseguenza, la decisione impugnata diventa definitiva.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in sede penale?
La parte che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
A quanto ammonta la sanzione pecuniaria disposta in questo caso?
In questo specifico caso, la Corte di Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16591 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16591 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI: CODICE_FISCALE) nato a PISA il 01/09/2000
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art.624 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla
determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME Rv.
226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod.
proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
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COGNOME Il Presidente