Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16591 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16591 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: 05A3A6Y) nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Firenze che ha confermato la condanna per il reato di cui all’art.624 bis cod. pen.
Considerato che il primo motivo con il quale il ricorrente lamenta una violazione della legge penale e un vizio di motivazione in relazione alla
determinazione della misura della pena è manifestamente infondato atteso che l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte
circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv.
226074); la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod.
proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consi COGNOME – r- -ste
COGNOME Il Presidente