Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19747 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19747 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONOPOLI il 24/01/1982
avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che
COGNOME NOMECOGNOME condannato per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4
d.P.R. n. 309 del 1990 all’esito di giudizio abbreviato alla pena di cinque anni e due me reclusione e di 44.200,00 euro di multa, articolando un motivo di ricorso, deduce violazione
legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generich
Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimi poiché le stesse sono costituite da mere doglianze in punto di fatto riproduttive di deduzion
adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito scanditi da specifica critica con il ricorso, volte a prefigurare una rivalutazione e/o al
rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisa emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata h
correttamente motivato circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando, un lato, la mancata deduzione da parte dell’imputato di specifici elementi da valutare a
favore e, dall’altro, la presenza di elementi valutabili negativamente quali l’ingente quan sostanze stupefacenti detenute e la loro diversità qualitativa (234,948 grammi netti di coca
725,955 grammi netti di hashish e 3,648 grammi netti di marijuana);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilit
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
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Il Presidente