Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21774 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21774 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il 27/04/1964
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale
responsabilità per il reato di ricettazione, oltre ad essere privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen., non è
consentito in questa sede poiché le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un’alternativa ricostruzione dei fatti,
piuttosto che ad evidenziare un vizio di legittimità insito nella motivazione;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con
argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4
sull’attendibilità delle dichiarazioni testimoniali poste a base della condanna, coerenti nel tempo e riscontrate da quelle dell’imputato);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 maggio 2025.