Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29908 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29908 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIBLISI( GEORGIA) il 18/08/1983
avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della
Corte di Appello di Trieste che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del
delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancanza nonché la illogicità della motivazione in ordine alla
ritenuta responsabilità dell’imputato per il delitto ascritto, non è
consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione
diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 6-9);
che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 02 luglio 2025.