Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25044 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25044 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a FOGGIA il 04/04/1968
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Bari che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia, ha assolto l’imputat ordine al delitto di cui al capo b) della rubrica e, confermata l’affermazione di p
responsabilità dello stesso in ordine ai due restanti episodi di furto pluriaggrat rideterminato la pena;
Considerato che i due motivi di ricorso, con cui si denunzia violazione di legge in ordin riconoscimento dell’imputato quale autore dei fatti sulla base delle immagini estrapolate d
sistemi di videosorveglianza di cui era dotata la sede INDIRIZZO, in quanto non sottop a perizia come richiesto dalla difesa, oltre a essere non consentiti in sede di legittimità, p
basati su doglianze di mero fatto e privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, cod. proc. pen. non indicando gli elementi posti a base della censura formulata – così da non
consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il pr sindacato -, sono altresì indeducibili perché volti a ottenere un’inammissibile ricostruzione
fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito c motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincim Invero, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una ‘rilettura’ degli element posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudi merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 04 giugno 2025.