Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21472 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21472 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SESTO SAN GIOVANNI il 06/07/1985
avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME Christian
NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada.
Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto
nell’applicazione della legge penale avuto riguardi alle premesse normative della decisione di merito; 2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la causa di non punibilità
di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato
con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure
prospettabili in sede di legittimità.
Considerato che le deduzioni sviluppate nel secondo motivo di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento
del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decision impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice de merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
Il Consigliere estensore
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