Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20094 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 01/08/1977
avverso il decreto del 31/01/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO
[dato avviso alle GLYPH parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
che con il provvedimento impugnato il Magistrato di Sorveglianza di Spoleto ha
Rilevato rigettato l’istanza proposta da NOME COGNOME di acquistare un materasso ortopedico con molle,
cuscino ortopedico e stampella con molla;
che nell’impugnazione proposta personalmente il detenuto lamenta il vizio di
Rilevato motivazione;
che il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, all’esito dell’udienza tenuta
Rilevato contraddittorio tra le parti, ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui all’art. 35 o
e ha qualificato il reclamo proposto avverso tale provvedimento quale ricorso per cassazione disponendo trasmettersi gli atti a questa Corte;
che l’impugnazione relativa alla qualificazione del reclamo come generico, ove
Rilevato correttamente proposta da soggetto legittimato e nei termini, sarebbe in astratto ammissibile in
quanto, «il ricorso per cassazione avverso il rigetto dei reclami proposti dai detenuti ai se dell’art. 35 ord. pen. è ammissibile nella misura in cui si verta in tema di indebita limitazio
diritti soggettivi» (Sez. 1, n. 17014 del 12/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263362 – 01);
altresì che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n.
Rilevato
103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuo debbano essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso originariamente proposto è inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/4/2025