Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18476 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18476 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SOMMA VESUVIANA il 13/04/1949
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 26 marzo 2024
che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Bologna I’ll settembre 2019
ridotto ad anni 2 e mesi 2 di reclusione la pena inflitta a NOME COGNOME ritenuto colp del reato ex art. 349, comma 2, cod. pen., aggravato dalla recidiva di cui all’art. 99, comm
cod. pen.; fatto accertato tra il 12 gennaio e il 10 febbraio 2016 in San Lazzaro di Savena.
Rilevato che i due motivi di ricorso, con i quali si censura, in termini sovrapponibili, il delle attenuanti generiche e l’eccessività della pena, sono manifestamente infondati, dovendos
considerare in primo luogo che la Corte di appello ha comunque ridotto la pena, rivedendo criteri di computo della recidiva, a ciò dovendosi aggiungere che, in ogni caso, nell’atto di ap
la richiesta di concessione delle attenuanti generiche era stata formulata in termini adeguatamente specifici, a fronte dei pertinenti rilievi della sentenza di primo grado, che a
rimarcato, da un lato, la presenza dei precedenti penali a carico dell’imputato e, dall’
l’assenza di profili meritevoli di positivo apprezzamento, non avendo il ricorrente, rim assente nel corso del giudizio, fornito alcun contributo alla ricostruzione dei fatti di causa
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’8 novembre 2024.