Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29052 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29052 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
4-4
Rilevato che
NOME, condannata per i reati di cui agli artt. 2
d.lgs. n. 74 del 2000 e 2621 cod. civ., alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, articolando un unico motivo di ricorso, deduce vizio di motivazione in
relazione all’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili;
Considerato che il motivo espone censure non specifiche, poiché prospettano deduzioni generiche e prive RAGIONE_SOCIALE ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono
le richieste, nonché, manifestamente infondate, perché inerenti ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal
provvedimento impugnato, in quanto la Corte d’appello ha correttamente spiegato perché ritiene accertata l’inesistenza oggettiva RAGIONE_SOCIALE prestazioni indicate nelle
schede di carburante e nelle fatture riportate nei bilanci e nelle dichiarazioni fiscali, evidenziando, in particolare, il consistente divario fra il chilometraggio riportato
nelle schede e gli importi indicati in bilancio come costi per il carburante, l’assenza di documentazione utile a giustificare tale discrasia, e l’esposizione di voci di spese
ampiamente superiori alle reali necessità della società amministrata dall’imputata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2025.