Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26302 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26302 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/07/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 27/07/1994
COGNOME NOME nato a AVEZZANO il 21/10/1993
avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 90)
MOTIVI DELLA DECISIONE
I difensori di NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato distinti ricorsi per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato
la pena irrogata in primo grado, sull’accordo delle parti, a mente dell’art. 599-bi cod. proc. pen.
Le censure proposte nei ricorsi in disamina sono inammissibili, poiché, per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è
ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al
contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni d
proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti a determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella pre dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 – 01), condizioni nel caso non ricorrenti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 8 luglio 2025
re estensore
Il Pr1ésdente