Ricorso Inammissibile Cassazione: Analisi di un’Ordinanza e le Sue Conseguenze Economiche
Quando si intraprende un percorso giudiziario, l’appello alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre uno spunto per analizzare il caso di un ricorso inammissibile Cassazione e, soprattutto, le conseguenze dirette per chi lo propone. Comprendere questi meccanismi è fondamentale per valutare l’opportunità e i rischi di un’impugnazione.
I Fatti del Caso
Il caso in esame ha origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione avverso una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Cagliari. Il ricorrente, attraverso i suoi legali, ha cercato di ottenere l’annullamento della decisione di secondo grado, portando la questione all’attenzione dei giudici di legittimità. La vicenda processuale, giunta al suo stadio finale, si è conclusa non con una decisione sul merito delle questioni sollevate, ma con una pronuncia sulla validità stessa dell’impugnazione.
L’Ordinanza sul Ricorso Inammissibile Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza numero 17597 del 2025, ha tagliato corto il percorso del giudizio, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare. In sostanza, i giudici hanno ritenuto che il ricorso non possedesse i requisiti minimi, di forma o di sostanza, per poter essere discusso e deciso nel merito. La conseguenza principale di tale pronuncia è che la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari diventa definitiva e non più impugnabile.
Le Motivazioni
Sebbene il testo dell’ordinanza sia estremamente sintetico, la formula “rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile” sottintende una valutazione tecnica precisa. In generale, le ragioni che portano a una dichiarazione di inammissibilità in Cassazione possono essere molteplici. Ad esempio, il ricorso potrebbe essere stato presentato oltre i termini di legge, potrebbe mancare di motivi specifici o sollevare questioni di fatto, che non sono di competenza della Corte di Cassazione (la quale giudica solo sulla corretta applicazione del diritto, non riesamina le prove). La conseguenza inevitabile di questa valutazione è stata non solo la chiusura del caso, ma anche l’imposizione di sanzioni economiche a carico del ricorrente.
Le Conclusioni
La decisione della Corte di Cassazione comporta due conseguenze pratiche molto rilevanti. In primo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, ovvero i costi legati alla gestione del procedimento dinanzi alla Corte. In secondo luogo, e in aggiunta, è stato condannato a versare una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Quest’ultima è una sanzione pecuniaria prevista dalla legge proprio per scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. Questa ordinanza serve quindi da monito: impugnare una sentenza in Cassazione è un diritto, ma va esercitato con responsabilità e sulla base di solidi motivi giuridici, per evitare non solo una sconfitta processuale, ma anche un significativo esborso economico.
Qual è stata la decisione della Corte di Cassazione riguardo al ricorso presentato?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Contro quale provvedimento era stato proposto il ricorso?
Il ricorso era stato proposto avverso la sentenza del 17/10/2024 della Corte d’Appello di Cagliari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17597 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17597 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a NOVARA il 18/02/1970
avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visto il ricorso di NOME COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e
cod. pen.);
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in relazi
all’affermazione di responsabilità il reato di cui all’art. 679 cod. pen., è riproduttivo di già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici ‘dal giudice di merito c
ha dato conto di come la natura di sostanza esplodente fosse stata accertata sulla base alle risultanze probatorie e come la tesi alternativa del ricorrente non fosse suffragata da alc
elemento (cfr. sent. impugnata, pag. 6);
ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono generici nonché manifestamente
infondati, dal momento che non si confrontano con la motivazione del giudice di merito che ha puntualmente esposto i criteri adottati al fine dell’esclusione delle attenuanti di cui all’art.
62-bis e del riconoscimento della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen. (cfr. sent. impugnata, pag
6, penultimo capoverso);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.