Ricorso Inammissibile in Cassazione: L’Importanza della Sottoscrizione dell’Avvocato
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: la necessità che il ricorso sia sottoscritto da un difensore specializzato. La decisione evidenzia come un errore formale possa portare a un ricorso inammissibile in Cassazione, con conseguenze economiche significative per il proponente. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda processuale per comprendere le implicazioni pratiche della normativa.
I Fatti del Caso: La Richiesta di Misure Alternative
La vicenda ha origine dalla decisione del Tribunale di Sorveglianza, che aveva respinto l’istanza di un condannato volta a ottenere misure alternative alla detenzione, come l’affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà. Il Tribunale aveva inoltre dichiarato inammissibile la sua richiesta di detenzione domiciliare.
Contro questo provvedimento, il condannato decideva di agire in autonomia, presentando personalmente ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione per contestare la decisione del giudice di sorveglianza.
La Decisione e le Motivazioni del Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione, senza entrare nel merito delle questioni sollevate, ha dichiarato il ricorso immediatamente inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede in una norma procedurale chiara e inderogabile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha fondato la sua decisione sull’articolo 613 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Questa norma stabilisce, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi presentati in Cassazione debbano essere obbligatoriamente sottoscritti da un difensore iscritto nell’apposito albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era stato presentato personalmente dal condannato, mancava di questo requisito essenziale.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche e Costi
L’ordinanza non si è limitata a dichiarare l’inammissibilità. La Corte ha condannato il ricorrente a sostenere tutte le spese del procedimento. Inoltre, ha inflitto una sanzione pecuniaria di tremila euro da versare alla cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è stata giustificata dalla Corte sulla base della colpa del ricorrente nel determinare la causa di inammissibilità. In sostanza, presentare un ricorso senza rispettare le regole procedurali non solo è inutile, ma comporta anche un esborso economico rilevante. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di affidarsi sempre a un legale qualificato, specialmente nei gradi più alti di giudizio, dove il rigore formale è massimo.
È possibile presentare personalmente un ricorso per cassazione in materia penale?
No, l’art. 613 del codice di procedura penale stabilisce che, a pena di inammissibilità, l’atto di ricorso deve essere sottoscritto da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione.
Cosa accade se un ricorso viene presentato senza la firma dell’avvocato cassazionista?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000 euro.
Perché il ricorrente è stato condannato a pagare una somma alla cassa delle ammende oltre alle spese processuali?
Perché la Corte ha ritenuto che la causa di inammissibilità fosse imputabile a colpa del ricorrente, il quale ha agito senza rispettare una chiara previsione normativa. La sanzione è una conseguenza diretta della presentazione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8448 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8448 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO
dato avviso alle parti;
2
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l’istanza proposta da COGNOME NOME di ammissione alle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e di semilibertà, oltre a dichiarare l’inammissi dell’istanza di detenzione domiciliare;
Rilevato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso personalmente il condannato;
Rilevato che l’art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che l’atto di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi debba essere sottoscritti da un difensore iscritto all’albo speciale della Corte di cassazione;
Ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024