Ricorso Inammissibile in Cassazione: Quando l’Appello Non Supera l’Esame di Legittimità
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile in Cassazione, una delle decisioni più frequenti della Suprema Corte. Comprendere le ragioni dietro a tale esito è fondamentale per capire i limiti e la funzione del giudizio di legittimità. Questo caso riguarda un imputato che, dopo la condanna in appello, ha tentato di portare le sue ragioni davanti alla Cassazione, scontrandosi però con i paletti procedurali che definiscono il ruolo della Corte.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di motivi per contestare la sua responsabilità. L’obiettivo era quello di ottenere un annullamento della sentenza di secondo grado e, auspicabilmente, un nuovo processo.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile in Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi del ricorso e li ha giudicati inammissibili. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente: la verifica dei requisiti formali e sostanziali del ricorso stesso. La Corte ha stabilito che le argomentazioni della difesa non erano idonee a essere esaminate in sede di legittimità.
La Ripetitività dei Motivi di Ricorso
Uno dei punti centrali della decisione è che i motivi del ricorso erano ‘meramente riproduttivi’ di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa non ha sollevato nuove questioni di diritto, ma ha semplicemente ripresentato le stesse argomentazioni già valutate nel grado precedente. Questo approccio è contrario alla funzione della Cassazione, che non serve a ripetere un giudizio già svolto.
Il Limite della Valutazione di Merito
La Corte ha inoltre ribadito un principio cardine: la Cassazione è un giudice di legittimità, non di merito. Ciò significa che il suo compito non è rivalutare le prove, come l’attendibilità di un testimone o la veridicità delle dichiarazioni dell’imputato. Il ricorso, invece, cercava proprio di mettere in discussione la valutazione del materiale probatorio fatta dai giudici di merito, un’operazione non consentita in questa sede.
Le Motivazioni della Decisione
Nelle sue motivazioni, la Suprema Corte ha evidenziato come i giudici della Corte d’Appello avessero già fornito una risposta adeguata, logicamente coerente e giuridicamente corretta a tutte le doglianze difensive. La sentenza impugnata era stata definita ‘immune da manifeste incongruenze logiche’. Pertanto, le valutazioni di merito contenute in quella sentenza, come quella sulla credibilità di un testimone chiave e sulla scarsa rilevanza delle generiche negazioni dell’imputato, non potevano essere messe in discussione in Cassazione. La Corte ha concluso che i motivi proposti non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un ricorso di legittimità.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato conseguenze significative per il ricorrente. In applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, la Corte ha condannato l’imputato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia sancisce la definitività della sentenza di condanna e serve da monito contro la presentazione di ricorsi che non rispettano i rigorosi requisiti del giudizio di legittimità, evitando di sovraccaricare la Corte con questioni che esulano dalla sua competenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano meramente ripetitivi di argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello. Inoltre, le censure miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività che non è permessa in sede di legittimità, dove la Cassazione valuta solo la corretta applicazione della legge.
Qual è la differenza tra un giudice di merito e un giudice di legittimità?
Un giudice di merito (come il Tribunale e la Corte d’Appello) valuta le prove e ricostruisce i fatti per decidere sulla colpevolezza o innocenza. Il giudice di legittimità (la Corte di Cassazione) non riesamina i fatti, ma controlla che i giudici di merito abbiano applicato correttamente le norme giuridiche e che la loro motivazione sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la parte che ha proposto un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, la somma è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTIAGO( REP. DOMINICANA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti da legge in sede di legittimità ( in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corrett puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergen acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche cosi da rendere le relative valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità sia in relazione alla valutazion materiale probatorio acquisito e apprezzato a sostegno della ritenuta responsabilità (si veda all pagina 7 in particolare con riguardo alla ritenuta attendibilità del teste COGNOME), sia in relaz alle generiche denegate ( si veda pagina 11)
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 co proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 novembre 2023.