Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19945 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19945 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CAMPOSAMPIERO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TREVISO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/06/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
il ricorso di NOME COGNOME e NOME COGNOME
Letto che i motivi del ricorso, attinenti sia alla affermazoone d
considerato responsabilità (per la RAGIONE_SOCIALE) che alla riqualificazione del fatto in tentato
ad aspetti sanzionatori (con la richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod e della pena sostitutiva), sono meramente ripetitivi, in quanto ribadiscono conce
e formule già addotti nell’atto di appello e che hanno trovato adeguata risp nella sentenza impugnata (in particolare, si vedano le pg. 2 e 3 rispettivament
pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con rilevato,
condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 18/03/2025
Il C nsigliqre Estensore